Parere n. 457/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di Firenze per l’annullamento del provvedimento di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana prot. n. k10/0859014 notificato il 4 novembre 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione ha preso atto della rinuncia proveniente personalmente dal ricorrente e ha ritenuto che a essa consegua l'improcedibilità del ricorso straordinario. Non sono stati esaminati nel merito i motivi di impugnazione né l'istanza cautelare.
Impugnazione del provvedimento di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana, prot. n. k10/0859014, notificato il 4 novembre 2019
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il provvedimento con cui era stata dichiarata inammissibile la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, per mancata identificazione del richiedente e mancata verifica della certificazione originale. Il ricorso era corredato da istanza cautelare. Nel corso del procedimento il ricorrente ha depositato, il 12 novembre 2025, una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente e dal difensore e trasmessa anche al Ministero dell'interno.
Osservazioni
Rinuncia al ricorso
La rinuncia sottoscritta personalmente dal ricorrente e dal difensore, trasmessa anche al Ministero dell'interno, comporta l'improcedibilità del ricorso straordinario.
Norme richiamate
art. 9 l. 5 febbraio 1992, n. 91
La domanda di concessione della cittadinanza italiana era stata presentata ai sensi di questa disposizione; il parere non esamina nel merito i relativi presupposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento della tutela dell'identità e dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la rinuncia proveniente personalmente dal ricorrente e ritualmente acquisita agli atti determina l'improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare i motivi di merito o l'istanza cautelare.
- La tutela dei dati personali può giustificare l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente quando ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina nazionale e unionale richiamata.
Improcedibilità del ricorso straordinario in materia di cittadinanza
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino kosovaro contro il provvedimento di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Premesse e oggetto del ricorso
Il ricorrente aveva presentato il 13 gennaio 2019 una domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il Ministero dell'interno aveva dichiarato l'istanza inammissibile per la mancata identificazione del richiedente e per la mancata verifica della certificazione originale.
Il provvedimento, notificato il 4 novembre 2019, è stato impugnato con ricorso straordinario notificato il 21 febbraio 2020 e corredato da un'istanza cautelare. Il Ministero dell'interno, con relazione trasmessa il 26 marzo 2024, aveva chiesto il rigetto del ricorso.
Rinuncia al ricorso
Il 12 novembre 2025 è pervenuta una dichiarazione di rinuncia sottoscritta personalmente dal ricorrente e dal difensore, trasmessa nella stessa data anche al Ministero dell'interno.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto di dover prendere atto della rinuncia proveniente personalmente dal ricorrente. Da tale rinuncia consegue l'improcedibilità del ricorso straordinario, con conseguente assorbimento della questione cautelare e mancato esame dei motivi dedotti contro il provvedimento di inammissibilità.
Dispositivo
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.
Oscuramento dei dati personali
La Sezione ha inoltre ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679. Ha quindi disposto che fossero oscurate le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 9 mar 2026Parere n. 430/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 mar 2026Parere n. 431/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 mar 2026Parere n. 432/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 mar 2026Parere n. 433/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 mar 2026Parere n. 434/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 mar 2026Parere n. 435/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →