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Sentenza

Sentenza n. 1680/2026 - Catania, Sezione 2

per l’annullamento - della determinazione prot. n. 52/AD del 2.2.2026 avente ad oggetto “Costi per servizi sala vip CIG B8D20DAA57 – Determina Aggiudicazione definitiva” con la quale è stato definitivamente aggiudicato alla società Grande Ristorazione S.r.l. il servizio di catering e presidio presso la sala vip “Angelo D’Arrigo” dell’aeroporto Fontanarossa di Catania, pubblicata il 12 febbraio 2026, e inviata alla ricorrente con comunicazione via pec, essa pure impugnata, del 4.2.2026 (doc. A); - dei verbali di gara nelle parti in cui ledono gli interessi della odierna ricorrente, ivi comprese quelle in cui non è stata disposta l’esclusione della odierna controinteressata e/o sono stati assegnati i punteggi alla offerta tecnica e economica della stessa; - di tutti gli atti relativi alla verifica della anomalia, inclusa la comunicazione con cui sono stati chiesti i chiarimenti e tutti i successivi atti, verbali e provvedimenti anche non conosciuti; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, ovvero richiamato dai predetti atti e documenti per la declaratoria di inefficacia - del contratto d’affidamento eventualmente stipulato e/o stipulando nelle more del presente giudizio; nonché per il conseguente - subentro dell’odierno ricorrente nel contratto eventualmente stipulato; - ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti in conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.

Giustizia amministrativa202600530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva del servizio di catering e presidio presso una sala VIP aeroportuale, con i verbali di gara, la valutazione delle offerte e gli atti di verifica dell'anomalia

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (gestore aeroportuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione alla controinteressata, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro o, in subordine, il risarcimento del danno. Ha dedotto: violazione della lex specialis, dell'art. 108 d.lgs. 36/2023 e dei principi di par condicio, imparzialità, buon andamento e proporzionalità, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, irragionevolezza ed erronea attribuzione del punteggio, per avere la Commissione riconosciuto il punteggio massimo alle esperienze pregresse dell'aggiudicataria, sebbene riferite a servizi di mensa aziendale, scolastica e sanitaria, ritenuti non analoghi al catering e presidio di una sala VIP aeroportuale. Ha inoltre contestato l'affidabilità dell'offerta e il punteggio massimo attribuito per l'esperienza del personale, sostenendo che le risorse indicate non fossero dipendenti dell'aggiudicataria alla data dell'offerta e che la Commissione avesse valorizzato il numero dei curricula anziché l'esperienza effettivamente qualificata. Infine, ha dedotto la contraddittorietà e indeterminatezza dell'offerta economica per l'indicazione del solo costo orario della manodopera, pari a 19,90 euro, in asserita violazione dell'art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023. Le resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che il servizio rientrasse nelle attività commerciali aeroportuali non aviation e che la procedura competitiva fosse frutto di mero autovincolo privatistico.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione e l'ha accolta, senza esaminare i motivi relativi alla valutazione delle offerte, all'esperienza dell'aggiudicataria, all'indicazione del costo della manodopera e alla verifica dell'anomalia. Secondo il Collegio, il servizio di presidio e catering presso la sala VIP è un'attività commerciale non aviation, assimilabile alla ristorazione, non essenziale né strettamente strumentale alle operazioni di trasporto aereo o ai servizi di assistenza a terra. La distinzione tra attività aviation e non aviation comporta che solo le prime rientrino nei settori speciali e nella giurisdizione amministrativa, mentre le seconde, anche se svolte nel sedime aeroportuale, restano attività privatistiche. La SAC, pur essendo società a partecipazione pubblica, nell'affidare servizi non aviation agisce come operatore economico privato e non come ente aggiudicatore soggetto al Codice dei contratti pubblici. L'autovincolo derivante dall'aver indetto una procedura competitiva non modifica la natura privatistica del rapporto né trasforma la posizione del concorrente da diritto soggettivo a interesse legittimo. Anche l'ENAC resta estraneo al rapporto derivato di subconcessione commerciale. La controversia è stata quindi dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la natura processuale della decisione e per la presenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario.

Norme richiamate

  • art. 25 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura aperta indetta dalla società aeroportuale; la sentenza, tuttavia, esclude che l'autovincolo alla procedura di evidenza pubblica radichi la giurisdizione amministrativa quando l'attività affidata è non aviation e il rapporto è privatistico.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Invocato dalla ricorrente per contestare l'attribuzione dei punteggi, l'affidabilità dell'offerta e l'indicazione del costo della manodopera; il TAR non esamina tali censure per difetto di giurisdizione.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    Invocato in relazione all'asserita omissione o insufficienza dell'indicazione del costo complessivo della manodopera; la questione resta assorbita dalla declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Il TAR esclude l'applicabilità della giurisdizione esclusiva amministrativa, poiché manca il requisito oggettivo della strumentalità del servizio commerciale rispetto alle operazioni del gestore aeroportuale nei settori speciali.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato per recepire la motivazione di una precedente pronuncia del medesimo Tribunale su analoga questione di riparto di giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Massime di principio

  • Le controversie relative all'affidamento da parte del gestore aeroportuale di servizi commerciali non aviation, quali ristorazione, catering e servizi destinati a migliorare l'esperienza dei passeggeri, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando tali attività non siano essenziali o strettamente strumentali alle operazioni di trasporto aereo o di assistenza a terra.
  • La nozione di strumentalità del servizio alle attività aeroportuali rilevante ai fini della giurisdizione esclusiva amministrativa deve essere intesa in senso restrittivo e non comprende attività meramente commerciali, eventuali, richieste e autonomamente remunerate dagli utenti.
  • Il gestore aeroportuale, anche se società a partecipazione pubblica, agisce come operatore economico privato nell'affidamento di servizi non aviation; il rapporto con il terzo ha natura negoziale privatistica e la posizione del partecipante è di diritto soggettivo.
  • La scelta del gestore aeroportuale di autovincolarsi mediante una procedura competitiva o di richiamare regole di evidenza pubblica non modifica la natura privatistica del rapporto e non è sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa.
  • L'ente concedente del sedime aeroportuale resta estraneo al rapporto derivato di subconcessione commerciale; la sola collocazione del servizio all'interno dell'area aeroportuale non attribuisce natura pubblicistica alla controversia.
  • Quando il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto dall'art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoSettori speciali e contratti esclusi
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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