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Sentenza

Sentenza n. 1669/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto ENI di messa in produzione del pozzo a gas Agosta 1 dir, con i pareri presupposti della Commissione tecnica VIA-VAS e del Ministero della cultura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e società proponente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Emilia-Romagna ha impugnato il decreto del 28 marzo 2023 e gli atti presupposti relativi alla VIA per la messa in produzione del pozzo Agosta 1 dir, ubicato nei Comuni di Comacchio e Ostellato, nella ZPS Valle del Mezzano e in prossimità delle Valli di Comacchio e del Parco regionale del Delta del Po. Il progetto prevedeva una prima fase triennale di produzione sperimentale per verificare il modello di subsidenza e una successiva fase di produzione definitiva. Con il primo motivo la Regione deduceva la violazione dell’art. 11-ter d.l. 135/2018 e l’eccesso di potere, sostenendo che l’area fosse inidonea per la presenza di aree protette, siti Natura 2000, zone umide Ramsar, subsidenza e pericolosità idraulica elevata. Ha poi rinunciato a tale motivo per sopravvenuta carenza d’interesse, in seguito all’annullamento del PiTESAI e all’abrogazione della disposizione richiamata. Con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 1 l. 241/1990 e 25 d.lgs. 152/2006 e l’eccesso di potere, perché la VIA si era protratta per circa otto anni e il parere tecnico del 2017 era stato confermato nel 2020, in asserito contrasto con i termini e con i principi di ragionevolezza, efficacia ed efficienza. Con il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 9 e 41 Cost., dell’art. 191 TFUE e dell’art. 301 d.lgs. 152/2006, nonché eccesso di potere e violazione del principio di precauzione: contestava le valutazioni sulla subsidenza e la loro comparabilità con quelle ARPA, i possibili effetti sulla sicurezza idraulica e sulla rete di bonifica, e l’impatto su habitat, fauna e avifauna delle aree protette. Richiamava anche uno studio scientifico e, in memoria di replica, un parere negativo relativo a un progetto asseritamente analogo, senza però depositare quest’ultimo documento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto per rinuncia il primo motivo, preso atto delle sopravvenienze normative e giudiziarie indicate dalla Regione. Ha respinto il secondo motivo: la perentorietà dei termini della VIA rileva per le conseguenze previste dalla legge in tema di performance, responsabilità del personale, potere sostitutivo e risarcimento, ma non comporta né l’esaurimento del potere amministrativo né l’illegittimità del provvedimento tardivo. La durata è stata inoltre giustificata dalla complessità degli accertamenti e dalla necessità di riesaminare la valutazione alla luce del d.m. 19 febbraio 2019. Ha respinto il terzo motivo. Il parere del 2026 invocato in replica non era stato prodotto e, comunque, era successivo ai fatti; lo studio scientifico citato non dimostrava l’inattendibilità della metodologia ministeriale, ma segnalava l’assenza di una metodologia standardizzata e la difficile comparabilità di analisi condotte con dati e tecniche differenti. Il giudice ha ritenuto che il sindacato sulla VIA, espressione di discrezionalità tecnica e amministrativa e di bilanciamento di interessi pubblici e privati, sia limitato ai casi di violazione di legge o di evidenti errori di fatto, illogicità, irragionevolezza, incongruità o contraddittorietà. Il principio di precauzione non è stato ritenuto applicabile in assenza di incertezza scientifica sul tipo di esternalità negative: subsidenza e altri effetti erano conosciuti, valutati e fronteggiati con prescrizioni. Le censure specifiche sono state respinte perché la Regione non ha dimostrato errori gravi o l’inattendibilità delle valutazioni ministeriali: gli approfondimenti escludevano interferenze rilevanti con gli acquiferi e con il sistema idrico, prevedevano monitoraggi e misure compensative e giudicavano trascurabile l’impatto su habitat e specie; alcune doglianze sulla biodiversità e sull’avifauna erano inoltre insufficientemente articolate. Ricorso quindi in parte estinto e per il resto respinto; spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    Secondo giurisprudenza condivisa dal collegio, la disposizione riferisce la perentorietà in discorso “ai soli fini della valutazione della performance, della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabili del dirigente e del funzionario inadempiente, nonché ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo e del risarcimento del danno ingiusto, ma senza che possa predicarsi alcun esaurimento del potere amministrativo, né alcun meccanismo di formazione del silenzio-assenso […]con la conseguenza […] che il superamento dei termini endoprocedimentali non priva affatto l’amministrazione competente del potere di provvedere o di svolgere gli adempimenti richiesti per legge”.

    La perentorietà dei termini del procedimento di VIA non estingue il potere di provvedere e non determina, per il solo ritardo, l’illegittimità del provvedimento; opera per le specifiche conseguenze richiamate dalla disposizione.

  • art. 191 TFUE

    Tenuto conto che il principio de quo può essere invocato solo in caso di rischio potenziale, esso non è in alcun modo applicabile alla vicenda di cui è causa, perché non v’è alcuna incertezza tecnico-scientifica in ordine agli effetti negativi che i pozzi di estrazione di idrocarburi (nella specie di gas) possono produrre sul territorio circostanze, in termini di micro-sismicità, subsidenza o altro.

    Il principio di precauzione opera quando vi sia un rischio potenziale accompagnato da incertezza scientifica; non è invocabile per effetti negativi conosciuti e già valutati dall’amministrazione.

Massime di principio

  • Il superamento dei termini del procedimento di VIA non determina l’esaurimento del potere amministrativo né, da solo, l’illegittimità della decisione tardiva; la perentorietà rileva per le conseguenze specificamente previste dalla legge, tra cui responsabilità, potere sostitutivo e risarcimento.
  • La valutazione di impatto ambientale implica un bilanciamento discrezionale di interessi pubblici e privati e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo violazione di legge o evidenti profili di errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, incongruità o contraddittorietà.
  • Il principio di precauzione presuppone un rischio potenziale in una situazione di incertezza scientifica; non basta che un’attività comporti esternalità negative conosciute e già ponderate nel procedimento.
  • Per contestare efficacemente una valutazione tecnico-discrezionale ambientale non è sufficiente riproporre criticità o richiamare studi che segnalano l’assenza di una metodologia standard: occorre dimostrare l’inattendibilità concreta del metodo seguito o errori gravi ed evidenti nella valutazione.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzioneTermini del procedimento

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