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Sentenza

Sentenza del 03/03/2016 n. 1200 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Applicabilità dell'art. 101 c.p.c.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che l'art. 101, comma 2, c.p.c. si applica anche al processo tributario. Il giudice deve quindi riservare la decisione e assegnare alle parti un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per depositare memorie sulla questione rilevata d'ufficio. L'omessa concessione del termine comporta nullità.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda l'applicabilità al processo tributario dell'art. 101, comma 2, c.p.c., tramite il rinvio previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. La norma impone al giudice, quando intenda fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio e non previamente discussa dalle parti, di garantire il contraddittorio assegnando un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni.

Norme richiamate

  • Art. 101, comma 2, c.p.c.

    Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

    La norma tutela il contraddittorio: il giudice non può decidere su una questione rilevata d'ufficio senza consentire alle parti di esaminarla e di presentare osservazioni entro il termine stabilito.

  • Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile consente di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c. anche al processo tributario, purché compatibile con le sue disposizioni specifiche.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice deve rispettare il contraddittorio anche quando rileva autonomamente una questione non previamente discussa dalle parti.
  • Prima di fondare la decisione su tale questione, il giudice deve assegnare alle parti un termine compreso tra venti e quaranta giorni per depositare osservazioni scritte.
  • La decisione adottata senza concedere questo termine può essere affetta da nullità, poiché viene compromesso il diritto di difesa.
  • La parte che rileva una violazione deve verificare se la questione sia stata effettivamente introdotta d'ufficio e se abbia avuto incidenza sulla decisione.
  • Il principio opera in via generale nel processo tributario, salvo incompatibilità con norme speciali del relativo rito.

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