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Sentenza

Sentenza del 20/01/2021 n. 339 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Impugnazione dell'estratto di ruolo - Ammissibilità - Sussiste- Termine per impugnare - Individuazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo per contestare la mancata notificazione e i relativi vizi della procedura, anche se l'estratto non è fra gli atti tipizzati dall'art. 19 d.lgs. 546/1992. Ha però precisato che il termine per impugnare è quello previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992 e decorre dal momento in cui il contribuente ha acquisito conoscenza del ruolo mediante l'estratto ottenuto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la mancata notificazione di un atto della sequenza procedimentale e gli eventuali vizi connessi, proponendo impugnazione dell'estratto di ruolo pur trattandosi di atto non espressamente ricompreso nell'elenco tipizzato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. La questione centrale è l'ammissibilità di tale impugnazione e il termine da considerare per proporla.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 19

    L'art. 19 enumera gli atti impugnabili in via definita, ma la sentenza riconosce che anche atti non espressamente elencati possono essere oggetto di censura tramite l'impugnazione dell'estratto di ruolo quando servono a contestare vizi di notifica e della sequenza procedimentale.

  • d.lgs. 546/1992, art. 21

    L'art. 21 individua i termini per proporre impugnazione; la decisione chiarisce che tale termine decorre dal momento in cui il contribuente ha avuto conoscenza del ruolo mediante l'estratto acquisito, e non da una data astratta precedente.

  • Cass. n. 23076/2019

    Giurisprudenza richiamata a supporto dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per vizio di notifica e sulla decorrenza del termine di impugnazione correlata alla conoscenza effettiva.

  • Cass. n. 9219/2018

    Ulteriore precedente giurisprudenziale richiamato che contribuisce a consolidare il principio secondo cui la conoscenza dell'estratto determina l'inizio del termine per l'impugnazione.

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo è strumento ammissibile per contestare la mancata notifica di atti della sequenza procedimentale anche se tali atti non rientrano nell'elenco dell'art. 19 d.lgs. 546/1992.
  • Il termine per proporre l'impugnazione va calcolato secondo l'art. 21 d.lgs. 546/1992 e decorre dal momento in cui il contribuente ha effettiva conoscenza del ruolo tramite l'estratto da lui acquisito.
  • Per tutelare i propri diritti il contribuente dovrebbe acquisire tempestivamente l'estratto di ruolo non appena ha motivi di dubbio circa la notifica e impugnare entro il termine di legge decorrente dalla data di acquisizione/conoscenza.
  • Nelle impugnazioni basate su vizi di notifica è importante documentare la mancata conoscenza dell'atto e la data di acquisizione dell'estratto, poiché la decorrenza del termine è ancorata alla conoscenza effettiva.
  • La qualificazione formale dell'estratto di ruolo come atto non tipizzato non preclude il sindacato giurisdizionale: i vizi procedurali che ledono i diritti del contribuente possono essere fatti valere tramite l'impugnazione dell'estratto.

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