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Sentenza

Sentenza n. 850/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n. 2188/2025, n rg 2217/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, in data 13/5/2025 e pubblicata in pari, notificata al Ministero dell'istruzione e del Merito in data 15/05/2025 a mezzo di posta elettronica certificata , all'indirizzo estratto da Reginde.

Giustizia amministrativa202502197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva ordinato l'emissione della Carta del Docente e l'accredito di 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'emissione in suo favore della Carta del Docente e all'assegnazione sulla stessa dell'importo di 500 euro, oltre accessori di legge. Il titolo era stato notificato al Ministero, ma l'amministrazione non vi aveva dato esecuzione entro il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha inoltre richiesto l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o condizionato da disposizioni interne dell'amministrazione; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo la procedura indicata. Ha inoltre rilevato che i ritardi nell'esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. A carico del Ministero è stata disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulla sorte capitale, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento, ferma la necessità per la parte di sollecitare l'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di lite, liquidate in 189 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una penalità di mora a carico dell'amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata quantificata negli interessi legali sulla sorte capitale fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine decorrente dalla notificazione del titolo giudiziale costituisce, insieme al passaggio in giudicato, presupposto per l'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa alla nomina e al compenso del commissario nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge Pinto può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; quando è nominato un dirigente dell'amministrazione resistente, l'incarico è svolto senza compenso aggiuntivo, rientrando nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua le forme e le finalità di utilizzo della Carta del Docente, oggetto della condanna contenuta nel titolo da eseguire.

  • art. 26 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della regolazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato quale ulteriore fondamento della condanna alle spese a carico dell'amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge decorrente dalla notificazione del titolo all'amministrazione obbligata.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione entro un termine determinato e, per l'eventuale ulteriore inadempimento, nominare un commissario ad acta attivabile su istanza della parte interessata.
  • La disciplina dell'assenza di compenso per il commissario ad acta prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie quando il commissario sia individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • L'incarico di ausiliario del giudice conferito a un commissario ad acta ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dall'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, secondo quanto stabilito nel caso concreto, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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