Cassazione Penale, Sentenza n. 30362/2022 del 01/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il calcolo del termine massimo di durata della custodia cautelare (art. 303 c.p.p.), deducendo l'erroneità del computo dei periodi di sospensione. Contestava in particolare: a) la mancata emissione di una espressa ordinanza che dichiarasse la sospensione dei termini dalla udienza del 13 maggio 2021 fino al 9 settembre 2021; b) la modalità di computo della sospensione emergenziale Covid prevista dall'art. 83 d.l. 17/3/2020 n.18, sostenendo che la sospensione dovesse decorrere non dal 9 marzo 2020 ma dalla data dell'udienza rinviata (30 aprile 2020), con la conseguenza che, se il calcolo fosse stato eseguito come da ricorrente, si sarebbe superato il termine complessivo di 1 anno e 6 mesi.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame aveva correttamente ricostruito i periodi utili e di sospensione, computando complessivamente 1 anno, 5 mesi e 3 giorni di durata della misura (quindi non superando il limite di 1 anno e 6 mesi). Pur rilevando un errore del Tribunale nel prolungare la sospensione "covid" fino al 30 maggio 2020 anziché limitarla, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.140/2021, la Corte ha precisato che la sospensione dovuta all'emergenza va ridotta al periodo 9 marzo-11 maggio 2020 (64 giorni) con conseguente aumento del termine utile di ulteriori 18 giorni; tale rettifica, però, non determina la cessazione dell'efficacia della misura cautelare. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 303 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), n. 3
Norma posta a riferimento per il calcolo del termine massimo di durata della custodia cautelare; utilizzata come parametro per verificare il superamento del termine di fase.
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (normativa emergenziale Covid)
Disciplina la sospensione dei termini processuali durante l'emergenza. La Corte ha richiamato il carattere unitario della normativa e l'applicazione, per i procedimenti con udienza fissata nella prima fase emergenziale, della sospensione per l'intero periodo di 64 giorni (ai sensi del comma 4 e della giurisprudenza delle Sezioni Unite), pur dovendo tenere conto della declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. n.140/2021) che limita alcune proroghe non oltre il 30 giugno 2020 e comporta la riduzione del periodo sospensivo al 11 maggio 2020 nel caso concreto.
Sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2021
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune previsioni dell'art. 83 (in particolare comma 9), con la conseguenza che il periodo di sospensione per taluni rinvii non può essere esteso oltre il 30 giugno 2020; applicato nel senso di limitare la sospensione al 11 maggio 2020 nel caso in esame.
Sezioni Unite, n. 5292 del 26/11/2020 (depos. 2021, Sanna Rv. 280432-03)
Giurisprudenza richiamata per affermare il principio che, per i procedimenti con udienza fissata nella prima fase dell'emergenza (9 marzo-11 maggio 2020), la sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 opera per l'intero periodo di 64 giorni; principio esteso dalla Corte anche ai termini di durata delle misure cautelari, in virtù della unità della disciplina emergenziale.
Massime di principio
- Nel calcolo della durata massima delle misure cautelari vanno computati i periodi utili e sottratti i periodi di sospensione previsti dalla normativa (es. disposizioni emergenziali Covid), tenendo conto della giurisprudenza di legittimità che chiarisce l'operatività delle sospensioni.
- Per i procedimenti con udienze fissate nella prima fase dell'emergenza (9 marzo-11 maggio 2020) la giurisprudenza ha riconosciuto una sospensione unitaria di 64 giorni; tale principio può essere applicato anche al computo della durata delle misure cautelari.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.140/2021 occorre limitare il computo delle sospensioni emergenziali ove la norma fosse stata dichiarata incostituzionale o ridotta: verificare sempre l'effetto di eventuali pronunce costituzionali sulle date di sospensione.
- La mancanza di una espressa ordinanza che dichiari la sospensione non è necessariamente decisiva se, dal complesso dei provvedimenti e dei verbali di udienza, risulta agevolmente il periodo in cui i termini sono rimasti sospesi o comunque non decorrevano.
- Errori formali o parziali nel computo dei giorni di sospensione non invalidano la decisione quando, anche rettificandoli, il risultato sostanziale (cioè il mancato decorso del termine massimo) rimane invariato: il vizio è allora ininfluente ai fini della revoca della misura.
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