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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18538/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna il rigetto della richiesta di revoca della confisca di €107.975,59, sostenendo che la somma era di sua proprietà (terza estranea al reato). Denuncia violazione dell'art. 322-ter c.p. e censura la motivazione come contraddittoria e illogica: la confisca sarebbe basata su un'errata ricostruzione di una "delega illimitata" a favore del fratello Davide Janos Trombetta, mentre l'atto di delega sarebbe stato smarrito dalla banca e mai acquisito agli atti; mancherebbero le annotazioni dai registri informatici e altre prove della disponibilità del fratello sulle somme. Contesta inoltre l'uso del pagamento della parcella dell'avvocato come prova della disponibilità del fratello, osservando che il fratello era detenuto e il versamento poteva essere atto di solidarietà.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per mancanza della procura speciale conferita al difensore. Richiama la disciplina secondo cui il terzo interessato in materia di esecuzione deve essere assistito da un difensore munito di procura speciale (art. 100 c.p.p.), e cita precedente giurisprudenziale in tal senso. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende e alle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322-ter c.p.

    La ricorrente sostiene che sia stata data un'errata applicazione dell'art. 322-ter (riguardante misure su beni proventi di reato/strumenti o effetti) ma la Corte non entra nel merito sostanziale a causa di questioni formali sull'ammissione del ricorso.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per delimitare i limiti di motivazione del ricorso (azione nei limiti strettamente necessari per la motivazione).

  • art. 667, quarto comma, c.p.p.

    La ricorrente sosteneva che, essendo l'istanza di restituzione proposta personalmente dalla terza, non fosse necessaria procura speciale al difensore; la Corte non accoglie tale eccezione come valida per evitare l'inammissibilità.

  • art. 100 c.p.p.

    "In tema di procedimento di esecuzione, il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen."

    Interpretazione della Corte: il terzo estraneo al reato che agisce in sede di esecuzione necessita dell'assistenza di un difensore munito di procura speciale; la mancanza di tale procura comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per l'attribuzione delle spese e delle sanzioni (condanna al pagamento della somma alla cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, Sentenza n. 34684 del 14/09/2021

    "In tema di procedimento di esecuzione, il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen."

    La Corte richiama questo precedente per confermare il principio della necessità della procura speciale per il difensore del terzo interessato nelle richieste di restituzione in sede di esecuzione.

Massime di principio

  • Per le richieste di restituzione/revoca di misure su beni in sede di esecuzione, il terzo interessato deve farsi assistere da un difensore munito di procura speciale: l'assenza della procura rende inammissibile il ricorso.
  • Se si contesta la disponibilità di somme su conto corrente a favore di un imputato tramite delega, è essenziale acquisire e depositare documentazione bancaria (deleghe, registri, estratti conto e comunicazioni ufficiali) a supporto della tesi.
  • Il semplice pagamento da parte di un terzo di spese (es. parcelle) non è automaticamente prova della disponibilità di tali somme da parte dell'imputato; bisogna fornire elementi probatori chiari sul rapporto economico effettivo tra le parti.
  • Se un documento (es. delega) è smarrito dalla banca, occorre ottenere prova tramite richieste formali all'istituto, acquisizione dei registri informatici o certificazioni, e portare tali acquisizioni nel procedimento esecutivo.
  • In caso di rapporto di parentela, spiegazioni sulla mancata denuncia o su atti di solidarietà devono essere corroborate da elementi oggettivi, non solo da dichiarazioni, per contrastare presunzioni di disponibilità altrui.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione avverso provvedimenti in materia di esecuzione, verificare la completezza della rappresentanza processuale e la conformità formale dei poteri del difensore per evitare sanzioni economiche e l'inammissibilità.
  • Quando si assume che somme derivino da operazioni patrimoniali (smobilitazioni mobiliari/immobiliari), occorre produrre documentazione sulla provenienza dei fondi per disinnescare collegamenti presuntivi con il reato.

Testo integrale

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