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Sentenza

Sentenza n. 585/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento: - della determinazione 5.12.25, n. 1255 – prot. n. 14143 della Direttrice del Servizio Forniture e Servizi della Regione Autonoma della Sardegna di aggiudicazione all’esito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione della “Carta forestale della Regione Sardegna” destinata al CFVA della Regione autonoma della Sardegna – CUI: S80002870923202300216 CIG: B6F5FA1C01, nonché della relativa nota di trasmissione 5.12.2025, prot. n. 14162; - dei verbali delle operazioni di procedura: seduta pubblica dell’1.07.2025, di apertura buste di qualifica; - n. 1 - seduta pubblica del 16.7.2025, di apertura buste offerte tecniche; - n. 2 - seduta riservata del 30.7.2025; - n. 3 - seduta riservata del 06.08.25 [doc. 6]; n. 4 - seduta riservata del 25.09.2025; n. 5 - seduta riservata del 9.10.2025; - n. 6 - seduta pubblica del 14.10.25, di apertura offerte economiche; - dello specchietto riepilogativo di illustrazione della composizione del punteggio assegnato alle offerte tecniche, come allegato al verbale del 9.10.25, n. 5; - del messaggio 18.12.25, avente per oggetto Richiesta copia CRE o altra documentazione a comprova, inviato a parte ricorrente per risposta a suo specifico quesito dal sistema SardegnaCAT – dott. Andrea Tuvieri; - di ogni altro atto, pure incognito, che sia preparatorio, propedeutico o consequenziale degli atti espressamente gravati.

Giustizia amministrativa202600039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di redazione della Carta forestale della Regione Sardegna, nonché gli atti di gara connessi

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato l'aggiudicazione del servizio al costituendo raggruppamento temporaneo risultato vincitore, contestandone l'ammissione alla gara e alcune voci del punteggio attribuito all'offerta tecnica. Ha dedotto censure dirette a ottenere la correzione della graduatoria e il proprio subentro nell'aggiudicazione. Nel corso del giudizio, dopo la produzione documentale della Regione, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell'art. 84 c.p.a., chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. Le controinteressate hanno aderito alla rinuncia, ma si sono opposte alla compensazione, sostenendo che la ricorrente avrebbe dovuto acquisire tempestivamente la documentazione mediante accesso agli atti e che alcune censure erano comunque autonome rispetto ai documenti successivamente prodotti. Anche la Regione ha chiesto l'estinzione con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Non ha esaminato nel merito le censure sull'ammissione del raggruppamento aggiudicatario, sui punteggi attribuiti e sulla graduatoria. Quanto alle spese, ha applicato l'art. 84, comma 2, c.p.a., secondo cui il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, poiché le controparti avevano legittimamente insistito per la condanna e non avevano prestato adesione alla compensazione. La ricorrente è stata condannata a rifondere euro 2.000,00 oltre accessori, in favore della Regione e di ciascuna parte controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio; il rinunciante è tenuto al pagamento delle spese degli atti processuali compiuti, salvo diversa regolazione consentita dalla disciplina processuale e salvo il consenso delle altre parti alla compensazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso amministrativo determina l'estinzione del giudizio e impedisce l'esame nel merito delle censure dedotte.
  • Ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a., il rinunciante deve rifondere le spese degli atti processuali compiuti quando le controparti si oppongano alla compensazione e insistano per la condanna alle spese.
  • La produzione documentale sopravvenuta non comporta di per sé la compensazione delle spese se la parte rinunciante non dimostra circostanze idonee a derogare alla regola secondo cui il rinunciante sopporta le spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo

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