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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16422/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da due atti pubblici di vendita della nuda proprietà immobiliare, stipulati nel 2001 e nel 2003 tra una donna anziana e il fratello acquirente. L'erede della venditrice ha chiesto di far dichiarare la nullità, l'inesistenza o comunque l'annullamento delle vendite per asserita mancanza di volontà della alienante o per la sua incapacità naturale al momento dei rogiti; in subordine ha domandato la nullità per inesistenza del prezzo, o la risoluzione per inadempimento dell'obbligo di pagamento, nonché la restituzione dei frutti e la ripetizione di una somma di euro 50.000 collegata alla successiva vendita a terzi di uno degli immobili. In appello la ricorrente ha censurato il rigetto delle domande; in cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 654 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto valorizzare gli esiti del procedimento penale relativo a circonvenzione di incapace e appropriazione indebita; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2730 c.c., lamentando che fosse stata esclusa la ripetizione dell'indebito di euro 50.000 nonostante una pretesa confessione dell'acquirente; 3) violazione dell'art. 1418 c.c., insistendo sulla nullità delle vendite per inesistenza del prezzo, deducendo che il prezzo fosse stato programmato come non dovuto e che non vi fosse prova di una valida compensazione o datio in solutum.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui colpiva solo una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva respinto la domanda di annullamento sia per prescrizione quinquennale sia, comunque, per difetto di prova dell'incapacità naturale. Ha inoltre escluso che la sentenza penale di proscioglimento per prescrizione producesse efficacia vincolante nel giudizio civile, richiamando il principio di autonomia tra giudizio penale e civile e la limitata portata degli artt. 651-654 c.p.p. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la confessione richiamata riguardava altri pagamenti e non la specifica pretesa restitutoria di euro 50.000, oltre a rilevare la mancata prova documentale del presupposto dell'indebito. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che il prezzo è inesistente solo se il suo mancato pagamento sia programmato e risulti dal testo negoziale o dalla comune intenzione delle parti; invece un accordo di compensazione o regolazione dei rapporti debitori attiene all'esecuzione del contratto e non ne determina la nullità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito delle memorie illustrative

  • art. 654 c.p.p.

    non attribuisce efficacia vincolante nel civile alla sentenza penale di proscioglimento per prescrizione; il giudice civile deve rivalutare autonomamente i fatti

  • art. 1425, secondo comma, c.c.

    richiamato quale base dell'azione di annullamento per incapacità naturale

  • art. 428 c.c.

    regola l'annullabilità degli atti compiuti da persona incapace di intendere o di volere; l'annullamento richiede prova della grave menomazione psichica al momento dell'atto

  • art. 1442, primo e terzo comma, c.c.

    fissa la prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento, decorrente dal perfezionamento del contratto

  • art. 643 c.p.

    la circonvenzione di incapace è richiamata come fattispecie che può integrare violazione di norma imperativa idonea a fondare la nullità del contratto ex art. 1418 c.c.

  • art. 1418 c.c.

    la violazione di norme imperative può comportare nullità; nel caso concreto non è stata ravvisata la nullità per mancanza di volontà o per inesistenza del prezzo

  • art. 129, secondo comma, c.p.p.

    la mera negazione dell'evidenza dell'insussistenza del fatto non equivale ad affermazione di responsabilità penale

  • art. 531 c.p.p.

    richiamato per la sentenza penale di non doversi procedere per prescrizione

  • art. 115, primo comma, c.p.c.

    in tema di valutazione delle prove e delle risultanze processuali, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 2730 c.c.

    la confessione deve riguardare il fatto decisivo oggetto di prova; nel caso richiamato era riferita ad altro rapporto e non alla pretesa restitutoria dedotta

  • art. 1418 c.c.

    la nullità per mancanza di un elemento essenziale del contratto di vendita può configurarsi solo se il prezzo sia programmaticamente inesistente

  • art. 1470 c.c.

    il prezzo è elemento essenziale della compravendita; la sua inesistenza determina nullità solo se risulta che le parti abbiano voluto che non fosse pagato

  • art. 372 c.p.c.

    non consente la produzione in cassazione di documenti relativi a domande nuove

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggere il decisum, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola comporta l'inammissibilità del motivo.
  • La sentenza penale di proscioglimento per prescrizione non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile; il giudice civile può utilizzare gli elementi probatori raccolti in sede penale, ma deve svolgere una valutazione autonoma del fatto.
  • L'annullamento del contratto per incapacità naturale richiede la prova che, al momento della stipula, la parte fosse gravemente menomata nelle facoltà intellettive e volitive al punto da non comprendere o valutare seriamente l'atto compiuto.
  • La nullità della compravendita per mancanza del prezzo presuppone che il mancato pagamento sia stato programmato e condiviso ab origine dalle parti; non basta un successivo mancato versamento o un accordo di regolazione dei rapporti economici tra le parti.
  • Un accordo con cui il prezzo venga imputato a compensazione di pregresse ragioni di credito tra venditore e acquirente attiene all'esecuzione del contratto e non fa venir meno la validità della vendita.
  • La prova di una pretesa restitutoria o di indebito richiede la dimostrazione del preciso presupposto fattuale dell'azione; una confessione riferita ad altri rapporti non può essere estesa a fatti diversi e autonomi.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilitàGiudicato

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