Cassazione Civile, Ordinanza n. 18695/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva domandato l’ammissione al passivo del fallimento di un proprio credito derivante dalla mancata restituzione di finanziamenti agevolati concessi nel 1996 per lo sviluppo industriale della società poi fallita. Il credito era stato ammesso con privilegio ipotecario, ma senza il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998; per questo era stata proposta opposizione allo stato passivo, respinta dal Tribunale. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 9, commi 1, 4 e 5, d.lgs. n. 123 del 1998, sostenendo che il fallimento del beneficiario equivalga a causa di revoca ex lege dell’agevolazione e renda applicabile il privilegio generale; (2) violazione dell’art. 11 disp. prel. c.c., assumendo che il privilegio introdotto nel 1998 dovesse applicarsi anche a un finanziamento erogato nel 1996, perché gli effetti della revoca implicita si sarebbero prodotti dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur astrattamente fondato secondo la giurisprudenza sul rapporto tra finanziamenti agevolati e privilegio generale, fosse inammissibile per difetto di interesse, poiché non scalfiva l’altra autonoma ratio decidendi del decreto impugnato. Ha invece esaminato e respinto il secondo motivo, affermando che un nuovo privilegio non si applica ai crediti sorti prima della sua introduzione, salvo espresso effetto retroattivo previsto dalla legge. Poiché il credito nasceva dal contratto di finanziamento del 30 luglio 1996 e l’art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 non prevede applicazione ai crediti anteriori, il privilegio generale non poteva essere riconosciuto. Nulla sulle spese per mancata costituzione dell’intimato; disposto inoltre l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9, commi 1, 4 e 5, d.lgs. n. 123 del 1998
Il privilegio generale mobiliare previsto dalla norma non è riconoscibile, nel caso concreto, a un credito sorto prima dell’entrata in vigore della legge, perché la disposizione non contiene una previsione di retroattività. La Corte richiama anche la giurisprudenza secondo cui il privilegio opera in caso di inadempimento degli obblighi restitutori connessi al finanziamento agevolato.
art. 11 disp. prel. c.c.
Conferma il principio di irretroattività della legge: la disciplina nuova si applica ai crediti sorti dopo la sua entrata in vigore, salvo espressa diversa previsione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2751-bis, n. 5, c.c.
Richiamato in via comparativa dalla Corte per affermare che, quando si introduce o modifica un privilegio, rileva il momento di insorgenza del credito.
art. 23, commi 37 e ss., d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011
Richiamato come esempio di disciplina che aveva previsto espressamente l’applicazione del nuovo privilegio anche ai crediti sorti anteriormente.
Massime di principio
- Un nuovo privilegio legale si applica, di regola, solo ai crediti sorti dopo la sua introduzione nell’ordinamento, salvo che la legge disponga espressamente la retroattività.
- Per stabilire se un credito sia assistito da privilegio sopravvenuto, occorre avere riguardo al momento in cui il credito sorge, non al momento della sua esigibilità, dell’inadempimento o dell’azione esecutiva.
- Se la decisione impugnata si fonda su rationes decidendi autonome, il motivo di ricorso che colpisce solo una di esse è inammissibile per difetto di interesse quando l’altra resta idonea da sola a sorreggere il decisum.
- La tassatività dei privilegi non consente estensioni oltre i casi previsti, ma la questione decisiva resta comunque quella dell’efficacia temporale della norma istitutiva del privilegio.
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