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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32986/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (procedimento SIUS 2595/2019 - TDS Torino). Il ricorrente contestava che il Tribunale non avesse risposto alle censure difensive e non avesse valutato documenti e provvedimenti favorevoli prodotti (decreti di ammissione al gratuito patrocinio emessi da altri uffici, relazione della Direzione Nazionale Antimafia del 6/9/2016, note favorevoli della Questura di Siracusa e della DNA, titoli di studio e reinserimento sociale). Eccepiva inoltre che, essendo privo di redditi, non avrebbe potuto fornire una dichiarazione reddituale "analitica, dettagliata e completa" come contestato dall'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'istanza di ammissione è risultata inammissibile per mancata indicazione del periodo temporale dell'autocertificazione reddituale, requisito previsto dall'art. 79 D.P.R. 115/2002 e necessario per la verifica formale dei limiti di reddito. La Corte ha inoltre richiamato la presunzione relativa di superamento del limite reddituale per i condannati per il reato di cui all'art. 416-bis (art. 76, comma 4-bis D.P.R. 115/2002) e ha ribadito che incombe sul richiedente l'onere di fornire la prova contraria idonea a superare tale presunzione. Le censure sulla motivazione del Tribunale sono state ritenute assorbite o non sindacabili in cassazione quando non costituenti violazione di legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 115/2002, art. 79

    art. 79, comma 1, lett. d) e comma 3

    L'istanza deve contenere una dichiarazione sostitutiva con specifica determinazione del reddito e riferimento temporale; la mancanza di tale riferimento rende l'istanza inammissibile e il giudice non è tenuto a integrare l'autocertificazione al posto dell'istante

  • D.P.R. 115/2002, art. 76

    art. 76, comma 1 e comma 4-bis

    Prevede le modalità di determinazione del reddito per il patrocinio e la presunzione relativa di superamento del limite reddituale per i condannati per i reati di cui all'art. 416-bis; tale presunzione è relativa e comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del richiedente

  • D.P.R. 115/2002, art. 99

    art. 99 (ricorso per cassazione in materia di patrocinio a spese dello Stato)

    Limita il ricorso per cassazione a questioni di violazione di legge in materia di patrocinio a spese dello Stato

  • Codice di procedura penale, art. 125

    Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte distingue tra motivazione assente/apparente (sindacabile per violazione di legge) e illogicità manifesta (non sindacabile con la sola doglianza di violazione di legge)

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente l'irrogazione della somma alla Cassa delle Ammende in caso di condanna alle spese per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato è indispensabile che l'autocertificazione reddituale indichi con precisione il periodo temporale di riferimento; una dichiarazione generica "di non avere redditi" può rendere l'istanza inammissibile.
  • Se il richiedente è stato condannato per reati riconducibili all'art. 416-bis, opera una presunzione relativa di superamento del limite di reddito (art. 76, comma 4-bis D.P.R. 115/2002): il richiedente deve fornire prove concrete e documentate per contrastare tale presunzione.
  • Il giudice non è obbligato a integrare l'istanza o a colmare le lacune dell'autocertificazione: il potere di chiedere integrazioni non equivale all'obbligo di sanare difetti sostanziali dell'istanza presentata.
  • In sede di Cassazione in materia di patrocinio, la sindacabilità è limitata alle violazioni di legge; le censure di mera illogicità della motivazione non sono esaminate se non specificamente inquadrate nei motivi ammessi.
  • La presentazione di provvedimenti favorevoli emessi da altri uffici o di documentazione attestante reinserimento sociale può avere valore probatorio, ma non elimina l'onere formale di rispettare i requisiti dell'istanza e di fornire la prova contraria prevista dalla legge.

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