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Sentenza

Sentenza n. 230/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento del decreto dirigenziale-OMISSIS-del 5 maggio 2021, mai notificato alla ricorrente, con cui l'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana - Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana - Servizio tutela e acquisizione ha ingiunto alla sig.ra -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004, di pagare la somma di € 25.263,77 quale indennità pecuniaria per il danno causato al paesaggio con la realizzazione delle opere abusive eseguite nel 1980 e nel 1990 nel comune di Campobello di Mazara (TP) Località Tre Fontane, dai precedenti proprietari sigg. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202101797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dirigenziale del 5 maggio 2021 che ingiungeva il pagamento di € 25.263,77 quale indennità pecuniaria per danno paesaggistico derivante da opere abusive

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto regionale con quattro motivi: violazione dell'art. 21-bis della l. 241/1990, poiché il provvedimento sarebbe stato notificato soltanto al tecnico e non personalmente alla destinataria; violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; prescrizione della pretesa punitiva per decorso del termine previsto dall'art. 28 della l. 689/1981; estraneità della ricorrente alla realizzazione degli abusi, risalenti al 1980 e al 1990 e imputabili ai precedenti proprietari, i quali avevano presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della l. 47/1985. L'amministrazione non si è costituita. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la dichiarazione depositata dalla ricorrente, pur non rispettando le formalità previste dall'art. 84, commi 1, 2 e 3, c.p.a. per una rituale rinuncia, attestasse comunque il venir meno dell'interesse a ricorrere, cioè di una condizione dell'azione. Non sono stati esaminati i quattro motivi di merito. Considerata la mancata costituzione dell'amministrazione, il Collegio non ha disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    È la base normativa dell'ingiunzione regionale di pagamento dell'indennità pecuniaria per il danno arrecato al paesaggio dalle opere abusive.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'efficacia del provvedimento non notificato personalmente; il motivo non è stato esaminato per l'improcedibilità del ricorso.

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente per denunciare l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; la relativa censura non è stata esaminata.

  • art. 28 l. 689/1981

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione della pretesa punitiva; la questione è rimasta assorbita dall'improcedibilità.

  • art. 84, commi 1, 2 e 3, c.p.a.

    Disciplina le formalità della rinuncia al ricorso; la loro inosservanza non ha impedito al giudice di valorizzare la dichiarazione come prova del venir meno dell'interesse a ricorrere.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità quando nel corso del giudizio viene meno l'interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicata dal Collegio nella definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione, anche se priva delle formalità necessarie per una rituale rinuncia al ricorso, può essere valorizzata dal giudice come attestazione del venir meno dell'interesse a ricorrere e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse, quale venir meno di una condizione dell'azione, impedisce l'esame dei motivi di legittimità dedotti contro il provvedimento impugnato.
  • Quando l'amministrazione intimata non si costituisce in giudizio e il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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