Cassazione Penale, Sentenza n. 16695/2024 del 22/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che li aveva dichiarati penalmente responsabili per pluralità di cessioni di stupefacenti. Carlo Altavilla contestava la qualificazione dei fatti (in particolare il capo 10 relativo alla cessione di 4 kg di marijuana) e la sussistenza probatoria fondata su intercettazioni e sui pagamenti; contestava inoltre i capi 12 e 13 per presunta ambiguità delle captazioni e chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la rideterminazione della pena per carenza di motivazione. Francesco Spadaro contestava esclusivamente la determinazione della pena e gli aumenti per continuazione, lamentando insufficiente motivazione e contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondate o prive di specificità le censure dei ricorrenti: ha confermato la ricostruzione della Corte d'appello basata su conversazioni intercettate, movimenti telefonici (celle) e pagamenti, ritenendo provata la cessione di 4 kg di marijuana (capo 10) e le altre cessioni contestate (capi 12, 13 per Altavilla; capi 23-26 per Spadaro). Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione secondo cui la dazione gratuita integra il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990, ha negato le circostanze attenuanti generiche per mancanza di elementi favorevoli e ha ritenuto adeguatamente motivate le determinazioni di pena operate in sede di merito. A carico dei ricorrenti è stata disposta la condanna alle spese processuali e il versamento alla cassa delle ammende di 3.000 euro ciascuno per la responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
art. 73, comma 4; art. 73, comma 5
Comma 4 applicato per fatti con consistente quantitativo (es. cessione di 4 kg): esclusa la lieve entità; comma 5 applicato per cessioni di modesta entità; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dei singoli capi in base al quantitativo e alla stabilità dell'attività di spaccio
cod. proc. pen., art. 546, comma 1, lett. e)
art. 546, comma 1, lett. e)
Norma invocata dai ricorrenti come parametro di censura sul motivo di sentenza; la Corte di Cassazione ha ritenuto le censure, ove prospettate, non rispondenti ai limiti di ammissibilità
cod. proc. pen., art. 192
Richiamata in relazione alla necessità o meno di riscontri delle intercettazioni; la Corte ha confermato che le intercettazioni regolarmente autorizzate hanno valore probatorio autonomo secondo la giurisprudenza di legittimità
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme sulle motivazioni dei motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha giudicato molte censure prive di specificità o inammissibili per tentativo di riedizione del merito
cod. pen., art. 62-bis
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che mancassero elementi positivi a favore per riconoscerle, anche in considerazione del consistente quantitativo
cod. pen., artt. 81 e 133
Richiamati in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito sufficiente e la dosimetria analitica per ciascun capo correttamente motivata
cod. pen., art. 125
Citato nel ricorso relativo alla determinazione della pena; la Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante la censura per insufficiente specificità o fondatezza
cod. proc. pen., artt. 438 e 442
Richiamati dal ricorrente in ordine ai criteri di motivazione della sentenza impugnata: la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse analitica e adeguata
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar)
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)
Principio che le intercettazioni (dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie) autorizzate hanno piena valenza probatoria e non necessitano sempre di ulteriori elementi di corroborazione
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021)
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021
Richiamata nel ricorso in tema di criteri per la determinazione della pena e continuazione; la Corte ha ritenuto non sussistere contrasto applicativo nella sentenza di merito
Massime di principio
- Intercettazioni regolarmente autorizzate costituiscono prova pienamente utilizzabile: non sempre è necessario ulteriore elemento di corroborazione per ritenere accertata una cessione di droga, purché le captazioni siano precise e congruenti con altri elementi (movimenti di cellulare, pagamenti, contatti ripetuti).
- La qualificazione tra comma 4 e comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990 dipende in primo luogo dal quantitativo e dalla riconducibilità dell'attività a un comportamento stabile; quantitativi consistenti (es. 4 kg) escludono la lieve entità.
- La dazione gratuita di stupefacente a terzi integra il reato previsto dall'art. 73 DPR 309/1990; non è necessaria la prova del corrispettivo economico perché la condotta è comunque rilevante penalmente.
- Questioni che si limitano a proporre una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie (vale a dire rimproveri di merito) sono inammissibili in Cassazione se non espressamente riconducibili a vizi di diritto o a carenza di motivazione specifica.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche occorrono elementi positivi e concreti a favore: la mera richiesta, senza indicazione di fatti valorizzabili, non è sufficiente se i fatti dimostrano gravità (es. ingente quantitativo).
- La determinazione della pena in sede di merito è valida se analiticamente motivata per ciascun capo e se risultano indicate le ragioni degli aumenti per continuazione; censure generiche sulla motivazione sono facilmente respinte.
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