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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41895/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 30/11/2022 (che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Udine del 21/1/2020) con unico motivo: violazione dell'art. 179 d.lgs. 22/01/2004 n. 42 e vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). Il ricorrente lamentava che in appello era stata chiesta solo la revoca della confisca dei "multipli" (capo I) e della scultura (capo O) e che la Corte di merito non avrebbe adeguatamente accertato la titolarità della scultura in capo al ricorrente, poiché l'acquirente originario, Vincenzo Pezzella, avrebbe ricevuto la restituzione dell'intera somma e rinunciato a ogni diritto; inoltre contestava che non fosse stata accertata la volontà e la consapevolezza di commercializzare opere contraffatte (profili soggettivi del reato).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il capo O) fosse già stato oggetto di pronuncia irrevocabile del Tribunale di Udine dell'11/6/2019 (con estinzione per prescrizione) e quindi escluso da nuova valutazione di responsabilità (giudicato). Per le doglianze sul merito (titolarità del bene e profilo soggettivo) il Collegio ha qualificato le censure come inammissibili perché attengono al merito o erano già decise con giudicato. Ha inoltre ritenuto che il ricorrente non avesse dedotto in modo adeguato il titolo che gli attribuirebbe la restituzione del bene sequestrato. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 179

    Il ricorrente invocava una violazione di tale norma (che disciplina misure cautelari e confisca di beni culturali). La Corte ha ritenuto infondata la censura: la confisca è stata decisa compatibilmente con le risultanze istruttorie e con il giudicato relativo al capo O), per cui non è emersa violazione dell'art. 179.

  • codice penale, art. 712

    Nel capo G) vi è stata una riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 712 c.p.; la sentenza di merito ha tenuto conto della riqualificazione nell'analisi delle responsabilità.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per valutare l'eventuale colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur confermando l'onere delle spese e la somma equitativamente fissata.

Massime di principio

  • Se una precedente pronuncia è divenuta irrevocabile (giudicato), quella decisione esclude la possibilità di rimettere in discussione la responsabilità penale per il medesimo capo nei giudizi successivi, salvo che si discuta esclusivamente delle misure sui beni quando previsto.
  • Le censure di merito (es. sulla titolarità di un bene o sulla valutazione probatoria dell'elemento soggettivo) sono spesso inammissibili in Cassazione se non prospettano vizi di diritto chiari; la Cassazione non riesamina i fatti se la decisione di merito è adeguatamente motivata.
  • La prova della titolarità o del titolo di restituzione di beni sequestrati deve essere tempestivamente e adeguatamente dedotta e documentata nell'istruttoria; il mero rilievo che un terzo abbia ricevuto indietro il prezzo non sostituisce una prova formale del trasferimento dei diritti.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, è possibile l'addebito delle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., anche se non si ravvisa colpa grave nella proposizione del ricorso.
  • Le doglianze attinenti alla valutazione della prova e all'accertamento del dolo/colpa devono essere ben circostanziate e ancorate a vizi di diritto per poter essere accolte in sede di legittimità.

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