Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 281/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 1690/2025, resa tra le parti, per l’annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione V, n. 1690/2025, pubblicata in data 22/07/2025, non notificata, con la quale è stato rigettato il ricorso R.G. n. 761/2023, proposto per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 15285 del 17/03/2023, con cui la Ripartizione VII – Edilizia Privata e Sanatoria – del Comune di Carini ha denegato la domanda di condono edilizio presentata ai sensi della L. n. 47/1985 in data 30/09/1986, prot. n. 5957; - della nota prot. n. 28588 del 30/05/2022, di avvio del procedimento; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1690/2025 e, in via derivata, diniego comunale di condono edilizio del 17 marzo 2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza con cui il TAR aveva respinto il ricorso contro il diniego della domanda di condono edilizio presentata nel 1986 ai sensi della l. n. 47/1985. L’amministrazione aveva negato il condono richiamando l’invalidità della perizia giurata depositata nel 2011, la realizzazione di opere successive alla domanda e il mancato riscontro a una richiesta di integrazione documentale. L’appellante ha dedotto: violazione e falsa applicazione della disciplina sul condono, travisamento delle risultanze della verificazione e sproporzione dell’approccio che considerava ostativa qualsiasi opera successiva, anche minore o funzionale; difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà per avere il TAR disposto una verificazione e poi non valorizzato i suoi esiti, nonché lesione del legittimo affidamento, della buona fede e del buon andamento in ragione della lunga inerzia comunale e del rilascio di un certificato di agibilità provvisoria; mancata declaratoria della formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17, commi 10 e 11, l.r. n. 4/2003, dopo il deposito della perizia giurata nel 2011. La verificazione aveva accertato che le opere successive consistevano in modifiche interne senza aumento di volume, un modesto ampliamento per un servizio igienico, un corpo tecnico amovibile e un capannone metallico già demolito prima del diniego.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. In via prioritaria ha ritenuto fondato il motivo relativo al silenzio-assenso: la perizia giurata era stata depositata nell’ottobre 2011 e, decorso il termine perentorio di 90 giorni previsto dall’art. 17, comma 11, l.r. n. 4/2003 senza un provvedimento motivato di diniego, il titolo abilitativo in sanatoria si era perfezionato per silentium. Il successivo rilascio del certificato di agibilità provvisoria rafforzava l’affidamento della società. Da quel momento il Comune non poteva più definire negativamente l’originaria istanza di condono; qualora avesse ravvisato vizi del titolo tacito, avrebbe dovuto esercitare l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, nel rispetto delle garanzie, della ponderazione degli interessi e dei relativi limiti temporali. Il diniego del 2023 è stato quindi adottato in assenza del potere di provvedere e annullato. Il Collegio ha inoltre ritenuto fondato il motivo sulle opere successive: esse non determinano automaticamente il rigetto del condono, salvo che incidano radicalmente sui beni oggetto della sanatoria, impedendo di valutarne identità e presupposti. Le opere accertate erano modeste, non alteravano la riconoscibilità dei manufatti originari e, quanto al capannone metallico, erano state rimosse prima del diniego. L’amministrazione avrebbe dovuto esaminare la domanda originaria e, separatamente, esercitare i poteri sanzionatori sulle eventuali opere ulteriori abusive. È stato annullato il diniego comunale del 17 marzo 2023; le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 10, l.r. n. 4/2003

    Consente al richiedente di presentare una perizia giurata attestante la sussistenza dei requisiti di legge per la sanatoria.

  • art. 17, comma 11, l.r. n. 4/2003

    Trascorsi novanta giorni dalla ricezione della perizia giurata di cui al comma 10, qualora non venga comunicato all'interessato alcun provvedimento motivato di diniego, la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria si intende accolta

    Il termine di 90 giorni è perentorio; in assenza di diniego motivato, il titolo edilizio in sanatoria si perfeziona per silenzio-assenso.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Una volta formatosi il titolo tacito, l’amministrazione che ravvisi vizi deve procedere mediante annullamento d’ufficio, rispettando le garanzie procedimentali, la ponderazione degli interessi e i limiti temporali del potere di autotutela.

  • l. n. 47/1985

    Disciplina la domanda di condono edilizio originaria presentata dalla società; la decisione esclude che le opere successive minori comportino automaticamente il rigetto della domanda.

Massime di principio

  • Quando la disciplina regionale prevede che, decorso un termine perentorio dalla presentazione di una perizia giurata senza comunicazione di un diniego motivato, il titolo edilizio in sanatoria si intenda accolto, il silenzio dell’amministrazione determina il perfezionamento del titolo alla scadenza del termine.
  • Dopo la formazione del titolo edilizio tacito in sanatoria, l’amministrazione non può definire negativamente l’originaria istanza con un provvedimento tardivo; qualora ravvisi vizi del titolo, deve esercitare l’autotutela decisoria nel rispetto dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e dei relativi limiti.
  • La realizzazione di opere successive alla domanda di condono non comporta automaticamente il rigetto della sanatoria: tale effetto si verifica solo quando le opere incidano radicalmente sui beni oggetto del condono, impedendo di identificarli o di valutarne i presupposti. Le opere minori, funzionali, scindibili o non incidenti sulla riconoscibilità dei manufatti non impediscono l’esame della domanda originaria.
  • Quando opere successive non ostacolano la valutazione della domanda di condono, l’amministrazione deve esaminare nel merito la sanatoria originaria e, separatamente, esercitare i poteri repressivi eventualmente spettanti per le ulteriori opere abusive.
  • Il rilascio, dopo la presentazione della documentazione per la sanatoria, di un atto amministrativo favorevole quale un certificato di agibilità provvisoria può rafforzare l’affidamento del privato sulla conclusione positiva del procedimento, senza sostituire tuttavia i presupposti legali per la formazione del titolo tacito.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzioAutotutelaAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.