Cassazione Penale, Sentenza n. 23543/2024 del 12/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricciardi ha chiesto la revisione ex art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p. invocando l'inconciliabilità dei giudicati: la Cassazione, con sentenza n. 38141/2022, aveva escluso in favore della coimputata Eleonora Marcucci il reato di cui all'art. 512-bis c.p. ritenendolo assorbito nel più grave reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Ricciardi ha sostenuto che, essendo gli stessi fatti materiali utilizzati nei due procedimenti, la qualificazione diversa (512-bis per lui, 648-bis per la Marcucci) crea un'inconciliabilità fattuale che legittima la revisione, e ha inoltre richiamato la natura di reato a concorso necessario di cui all'art. 512-bis. La Corte ha ritenuto che la presunta discordanza riguardi la diversa qualificazione giuridica degli stessi fatti e non una diversa accertamento dei fatti storici, osservando che la fittizia intestazione contestata a entrambi è stata considerata nei confronti della Marcucci come un segmento della più ampia condotta di riciclaggio e non come fatto diverso o inesistente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, confermando il principio secondo cui l'art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p. richiede un'inconciliabilità sui fatti storici accertati (non una mera diversa qualificazione giuridica). In particolare, è stato rilevato che la sentenza della Cassazione nei confronti della Marcucci ha escluso la punibilità autonoma della fittizia intestazione in quanto assorbita nella condotta di riciclaggio, senza però determinare l'inesistenza del fatto storico impugnato. Conseguentemente il ricorso non dimostrava fatti nuovi idonei a scagionare il condannato. Ricciardi è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 630 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Autorizza la revisione se i fatti stabiliti a fondamento della condanna non sono conciliabili con quelli stabiliti in altra sentenza irrevocabile; la Corte interpreta la norma come riferita ai "fatti storici" (elementi di fatto) e non alle diverse qualificazioni giuridiche degli stessi fatti
art. 512-bis cod. pen.
Nel caso esaminato la fattispecie dell'intestazione fittizia è stata considerata come possibile segmento di una più ampia condotta di riciclaggio; la clausola di riserva dell'art. 512-bis impedisce la doppia sanzione se il fatto costituisce reato più grave
art. 648-bis cod. pen.
Rilevato come reato di riciclaggio più grave cui la fittizia intestazione poteva essere assorbita: la condotta complessiva (versamenti, uso del denaro, pagamento dell'immobile) è stata qualificata come riciclaggio
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato come il rito con cui il GIP del Tribunale di Roma ha emesso la sentenza di condanna oggetto della richiesta di revisione (sentenza del 18/06/2020, irrevocabile 12/03/2021)
art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Articoli richiamati dal ricorrente come motivi di impugnazione (vizi di motivazione e di diritto); la Corte ha comunque ritenuto il ricorso generico/aspecifico e infondato
art. 631 e art. 634 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente (procedura e criteri di revisione); la Corte non ha riconosciuto violazioni tali da rendere ammissibile la revisione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha inoltre disposto il versamento alla Cassa delle ammende (euro 3.000,00) ritenendo non sussistenti elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Cass. sez. pen., sent. n. 38141/2022
Giudicato che ha escluso la sussistenza autonoma dell'art. 512-bis nei confronti della Marcucci perché la fittizia intestazione era parte integrante della più ampia condotta di riciclaggio; tale pronuncia è stata centrale per la richiesta di revisione ma non ha determinato, secondo la Cassazione, una inconciliabilità fattuale con la sentenza di condanna di Ricciardi
Massime di principio
- La revisione ex art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p. richiede una inconciliabilità sui fatti storici accertati (elementi di fatto) tra sentenze irrevocabili; non è sufficiente una diversa qualificazione giuridica degli stessi fatti
- L'esclusione di un reato per una coimputata perché assorbito in un reato più grave non incide automaticamente sulla condanna di un altro coimputato: va dimostrata l'effettiva divergenza dei fatti accertati
- Per ottenere la revisione occorre proporre elementi specifici, nuovi o accertati in altra sentenza irrevocabile, che se confermati porterebbero alla proscioglimento del condannato; argomentazioni generiche o contrasti di principio sono inammissibili
- La clausola di riserva dell'art. 512-bis impedisce la doppia sanzione quando la condotta costituisce reato più grave (es. riciclaggio), ma questa valutazione deve riguardare la realtà fattuale e non può essere usata automaticamente per scagionare altri soggetti senza prova di inconsistenza del fatto storico
- Il rischio processuale dell'istanza infondata o generica è la condanna alle spese e il possibile pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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