Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21868/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso in cassazione propone cinque motivi: 1) nullità/omessa o tardiva notifica dell'avviso di citazione in appello (notifica effettuata il 21/6/2022 a un omonimo e al difensore il 24/6/2022); 2) mancato rinvio della trattazione per adesione del difensore allo sciopero/astensione dell'Unione delle Camere penali per il 27-28/6/2022; 3) travisamento e vizio di motivazione per errata valutazione della prova testimoniale (teste Torchia) e uso di dichiarazioni predibattimentali; 4) mancata valutazione/risposta sulla applicazione della recidiva; 5) estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che alla data del 27/10/2017 il reato si sarebbe dovuto estinguere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e comunque infondato. Ha ritenuto preclusi o tardivi alcuni motivi (nullità notifiche e censura sulla recidiva) perché non tempestivamente eccepiti in sede di appello; ha ritenuto infondati gli altri motivi: l'adesione all'astensione non giustifica il rinvio dopo la scadenza per il deposito delle conclusioni, la valutazione delle dichiarazioni predibattimentali è corretta quando confermate e non è consentita alla Cassazione una rinnovata valutazione di merito dei fatti e delle prove, e il calcolo della prescrizione è stato effettuato correttamente (riduzione per tentativo minima di un terzo, applicazione della recidiva e relativo aumento), con decorrenza che porta alla scadenza del termine di prescrizione il 24/03/2025. Confermata la condanna per tentato furto aggravato e l'obbligo del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite di enunciazione dei motivi in cassazione: i motivi devono essere enunciati nei limiti necessari alla motivazione; principio utilizzato per valutare la formulazione del ricorso.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Le nullità 'a regime intermedio' verificatesi nella fase degli atti preliminari al giudizio di appello devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale grado e non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Fissa i termini per rilevare le nullità; richiamato per affermare la preclusione delle eccezioni sollevate tardivamente.

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020

    Autorizza la trattazione del ricorso senza intervento delle parti (procedura cartolare) nel periodo emergenziale: qui applicata alla trattazione del ricorso.

  • art. 23-bis, comma 4, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)

    Il termine perentorio di cinque giorni per il deposito delle conclusioni nell'appello cartolare è funzionale al contraddittorio; la scadenza è inderogabile e rende irrilevante l'adesione del difensore a scioperi successivi.

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate se confermate in dibattimento; l'art. 500, comma 2 riguarda solo i casi di dichiarazioni dibattimentali difformi rispetto all'atto utilizzato per contestazioni.

  • art. 56 cod. pen.

    Stabilisce la riduzione della pena per il tentativo; la Corte ha applicato la riduzione minima (un terzo) e ha rigettato il conteggio fatto dal ricorrente che aveva usato una riduzione maggiore.

  • art. 157, comma 1, cod. pen.

    La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge

    La Corte ha interpretato che, per il tentativo, il termine di prescrizione si calcola sul massimo della pena ridotta nella misura minima (un terzo), dando conseguente computo che porta alla scadenza del termine nel 2025.

  • art. 99 cod. pen.

    Regola la recidiva; la questione relativa alla recidiva era tardivamente introdotta e quindi preclusa, ma comunque considerata nel calcolo della pena e della prescrizione dove applicabile.

  • art. 161 cod. pen.

    Consente l'aumento della pena per effetto di circostanze (qui richiamata per l'incremento dovuto alla recidiva nel calcolo del massimo edittale ai fini della prescrizione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese e sanzioni per ricorso inammissibile: la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure relative alla astensione e alla regolarità del procedimento; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa all'astensione del difensore perché successiva al termine per il deposito delle conclusioni.

Massime di principio

  • Le nullità relative ad atti compiuti nella fase preliminare al giudizio di appello devono essere eccepite tempestivamente in sede di appello: non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione.
  • Nei giudizi cartolari d'appello introdotti durante la disciplina emergenziale il termine per il deposito delle conclusioni (5 giorni) ha carattere perentorio; un'adesione a scioperi/astensioni successivi alla scadenza non giustifica il rinvio.
  • La Corte di Cassazione non è luogo per una rivalutazione di merito delle prove o per una nuova valutazione della credibilità dei testi; è necessario dimostrare un errore logico che disarti coli l'intero ragionamento probatorio per poter invocare un vizio di travisamento.
  • Motivi di impugnazione nuovi rispetto al petitum dell'appello sono, in genere, preclusi se ampliano l'ambito dell'impugnazione e non sono funzionalmente connessi ai motivi originari.
  • Per il calcolo della prescrizione del tentativo si applica la riduzione minima prevista dall'art. 56 (un terzo) salvo diversa previsione; eventuali aumenti per recidiva vanno conteggiati prima di determinare il termine prescrizionale.
  • La mancata tempestiva deduzione di vizi processuali può comportare, oltre al rigetto del motivo, la condanna alle spese e a eventuali sanzioni pecuniarie qualora il ricorso sia ritenuto inammissibile o infondato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.