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Sentenza

Sentenza n. 140/2026 - Catania, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione, - del decreto prot. n. -OMISSIS-, con cui il Capo reparto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ha disposto il proscioglimento del ricorrente dalla ferma prefissata di un anno, per esito positivo agli accertamenti tossicologici; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti al suindicato provvedimento.

Giustizia amministrativa202502696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di proscioglimento dalla ferma prefissata di un anno e collocamento in congedo illimitato per esito positivo agli accertamenti tossicologici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Capo reparto della Direzione generale per il personale militare lo ha prosciolto dalla ferma prefissata di un anno, ai sensi degli artt. 956, comma 1, lett. b), e 957, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 66/2010, a seguito dell'esito positivo di accertamenti diagnostici effettuati presso strutture pubbliche dopo un incidente stradale e il conseguente ricovero in pronto soccorso. Ha dedotto: violazione del diritto di difesa e del giusto procedimento per omesso avviso dei diritti in occasione dell'esame; invalidità tecnica e inattendibilità dell'accertamento, violazione delle regole di esecuzione dell'esame del sangue, difetto di istruttoria e travisamento del presupposto tecnico-sanitario; ulteriore difetto di istruttoria; erronea valutazione del test del capello prodotto dal ricorrente, che attestava l'assenza della sostanza ricercata. Ha chiesto anche una verificazione o una consulenza tecnica d'ufficio. Il Ministero ha chiesto il rigetto, sostenendo la correttezza degli accertamenti e del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha qualificato il proscioglimento dalla ferma come provvedimento vincolato, adottato sulla base della documentazione relativa agli accertamenti diagnostici positivi previsti dall'art. 957 del d.lgs. n. 66/2010. Il primo motivo è stato respinto: l'accertamento non richiede particolari formalità preliminari e il ricorrente ha comunque potuto contestarne le risultanze nel giudizio; inoltre, il Ministero aveva richiamato l'acquisizione del consenso informato e della manifestazione di volontà relative agli accertamenti. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato e generico, poiché gli esami erano stati eseguiti da una struttura ospedaliera pubblica nel rispetto dei relativi protocolli, come risultava dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione. Sono stati respinti anche i motivi sul difetto di istruttoria e di motivazione. Il provvedimento si fondava su un test di primo livello e su un test di conferma effettuati presso strutture pubbliche. Il test del capello prodotto dal ricorrente non dimostrava l'assenza della sostanza alla data dell'esame ospedaliero: anche assumendo la lunghezza più favorevole di due centimetri, il periodo di rilevazione retroagiva soltanto per circa sessanta giorni dal prelievo del 7 agosto 2025, quindi a una data successiva rispetto a quella del test ospedaliero. Il parere del Collegio medico legale di Roma aveva quindi adeguatamente spiegato perché il test del capello non contraddicesse gli accertamenti precedenti. Il TAR ha escluso la necessità di disporre ulteriori incombenti istruttori e ha ritenuto il provvedimento sorretto da adeguata istruttoria e motivazione. Le spese sono state compensate per eccezionali motivi.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 956, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 66/2010

    Richiamato, insieme all'art. 957, quale base normativa del proscioglimento dalla ferma prefissata.

  • art. 957, commi 1, lett. c), e 2, d.lgs. n. 66/2010

    Prevede il proscioglimento dalla ferma in caso di esito positivo degli accertamenti diagnostici, sulla base della documentazione attestante gli stessi; il giudice qualifica il relativo provvedimento come vincolato.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per la regolazione delle spese di lite.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per giustificare la compensazione delle spese in presenza di eccezionali motivi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei dati personali della parte.

Massime di principio

  • Il proscioglimento dalla ferma prefissata disposto per esito positivo degli accertamenti diagnostici previsti dall'art. 957 del d.lgs. n. 66/2010 costituisce un provvedimento vincolato, adottato sulla base della documentazione relativa agli accertamenti effettuati.
  • Quando la legge collega direttamente il proscioglimento dalla ferma all'esito positivo di accertamenti diagnostici, l'accertamento non deve essere preceduto da particolari formalità, ferma restando la possibilità per l'interessato di contestarne successivamente le risultanze.
  • La contestazione dell'attendibilità di accertamenti tossicologici eseguiti da strutture ospedaliere pubbliche richiede allegazioni specifiche e documentate; una censura generica non supera la presunzione di correttezza derivante dall'esecuzione degli esami secondo i protocolli della struttura pubblica.
  • Un esame del capello è idoneo a contraddire un precedente accertamento tossicologico soltanto se dimostra, in relazione alla lunghezza del campione e alla data del prelievo, l'assenza della sostanza proprio nel periodo temporale cui si riferisce l'accertamento contestato.
  • Non sussiste difetto di istruttoria o di motivazione quando il provvedimento di proscioglimento richiama accertamenti diagnostici di primo livello e di conferma, valutati dall'Amministrazione alla luce di un parere medico-legale che spiega specificamente l'inidoneità degli elementi contrari prodotti dall'interessato.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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