Cassazione Penale, Ordinanza n. 24264/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato proponeva ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado a un anno e otto mesi di reclusione per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Dalla motivazione emerge che l'interessato era stato trovato alla guida di un autoveicolo nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione e privo di patente. Con il ricorso venivano invocate, in sostanza, una più favorevole valutazione della vicenda e il riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte di cassazione ha però ritenuto che i dati investigativi immediati, il disvalore della condotta e i precedenti penali ostassero a tali richieste.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le verifiche di polizia svolte nell'immediatezza dei fatti fossero univoche nel senso della responsabilità dell'imputato; ha inoltre escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando il significativo disvalore della condotta e i gravi precedenti penali; infine ha negato la configurabilità della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 5 settembre 2011, n. 159
costituisce il titolo di reato per la condotta contestata, consistente nella violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità dell'offesa non è configurabile quando la condotta presenti connotazioni di significativa gravità e l'imputato risulti gravato da precedenti penali rilevanti.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e sorretta da verifiche investigative immediate non è censurabile quando risulti logicamente coerente e univoca nel senso della responsabilità.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede la valorizzazione di elementi positivi concreti riferibili alla persona e al fatto; in presenza di un marcato disvalore della condotta e di gravi precedenti penali può essere legittimamente negato.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è incompatibile con condotte connotate da significativo disvalore offensivo e da un quadro personale dell'autore non meritevole di attenuazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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