Regolamento (UE) 2024/2102
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2102 della Commissione, del 30 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento 2’-fucosillattosio e per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento 2’-fucosillattosio prodotto con un ceppo derivato di Escherichia coli BL-21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per il 2’-fucosillattosio, autorizzato come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Da un lato aumenta i livelli massimi d’uso nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento; dall’altro modifica le specifiche del 2’-FL prodotto mediante fermentazione con ceppo derivato di Escherichia coli BL-21, in particolare con riguardo alle endotossine residue. Le modifiche sono adottate sulla base delle domande presentate dall’operatore e del parere favorevole dell’EFSA, oltre che della valutazione della Commissione sulla non necessità di un ulteriore esame di sicurezza per la modifica delle specifiche. Il regolamento contiene anche il testo aggiornato della voce relativa al 2’-fucosillattosio nella tabella dei nuovi alimenti autorizzati e le relative condizioni di etichettatura.
Modifica l’elenco اتحione dei nuovi alimenti autorizzati per aggiornare le condizioni d’uso del 2’-fucosillattosio e le specifiche del 2’-fucosillattosio prodotto con ceppo derivato di Escherichia coli BL-21.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato dell’Unione nuovi alimenti contenenti 2’-fucosillattosio (2′-FL), con effetti specifici su formule per lattanti, formule di proseguimento, altri prodotti alimentari e integratori alimentari. Rileva nel territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è inoltre pertinente ai fini del SEE. Non disciplina nuovi alimenti non inclusi nell’elenco dell’Unione né prodotti non rientranti nelle categorie alimentari indicate nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) 2017/2470.
Modifica delle condizioni d’uso e delle specifiche del 2’-fucosillattosio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2102 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che contiene l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’intervento riguarda il 2’-fucosillattosio (2′-FL), già autorizzato come nuovo alimento, e interviene sia sui livelli massimi di utilizzo in determinate categorie alimentari sia sulle specifiche del prodotto ottenuto mediante fermentazione con un ceppo derivato di Escherichia coli BL-21. La Commissione richiama la procedura prevista dal regolamento (UE) 2015/2283 e il parere scientifico dell’EFSA, dal quale emerge la sicurezza dell’estensione d’uso proposta nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento.
Base giuridica e iter di valutazione
La Commissione agisce in applicazione dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, che consente di aggiornare l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. In relazione all’aumento dei livelli massimi nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento, il richiedente ha presentato domanda il 30 giugno 2021; la Commissione ha consultato l’EFSA il 28 settembre 2022 e l’Autorità ha reso il proprio parere il 26 settembre 2023, concludendo che l’uso del 2′-FL ai livelli proposti è sicuro. Per la modifica delle specifiche del 2′-FL ottenuto con ceppo derivato di Escherichia coli BL-21, la domanda è stata presentata il 27 ottobre 2023 e la Commissione ha ritenuto non necessaria una nuova valutazione di sicurezza da parte dell’EFSA, considerando che l’aumento delle endotossine residue non avrebbe effetti sulla salute umana e che livelli analoghi o simili sono già stati autorizzati per altri oligosaccaridi del latte identici a quelli umani.
Ambito materiale: categorie alimentari interessate
La voce aggiornata del 2’-fucosillattosio nella tabella 1 dell’allegato del regolamento 2017/2470 conferma e/o aggiorna i limiti di impiego per numerose categorie di prodotti. Tra queste figurano:
- prodotti non aromatizzati, pastorizzati o sterilizzati, a base di latte: 1,2 g/l;
- prodotti fermentati a base di latte: 1,2 g/l per le bevande e 19,2 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande;
- prodotti aromatizzati fermentati a base di latte, compresi i prodotti trattati termicamente: 1,2 g/l per le bevande e 19,2 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande;
- prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, inclusi i preparati per la macchiatura di bevande: 1,2 g/l per le bevande, 12 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande e 400 g/kg per i preparati per la macchiatura;
- barrette ai cereali: 12 g/kg;
- edulcoranti da tavola: 200 g/kg;
- alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia: 12 g/kg nei prodotti diversi dalle bevande e 1,2 g/l nei liquidi pronti al consumo;
- bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia: 1,2 g/l;
- alimenti a fini medici speciali: secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati;
- sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso: 4,8 g/l nelle bevande e 40 g/kg nelle barrette;
- prodotti di panetteria e paste alimentari senza glutine o con glutine ridotto: 60 g/kg;
- bevande aromatizzate: 1,2 g/l;
- caffè, tè, infusioni, estratti e preparati analoghi: 9,6 g/l nei prodotti pronti al consumo;
- integratori alimentari: 3,0 g/giorno per la popolazione generale e 1,2 g/giorno per i bambini nella prima infanzia.
Formula per lattanti e formule di proseguimento
La principale novità sostanziale consiste nell’aumento dei livelli massimi autorizzati nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento. Per le formule per lattanti il limite passa a 3,0 g/l nel prodotto finale pronto al consumo; per le formule di proseguimento il limite è fissato a 3,64 g/l nel prodotto finale pronto al consumo, sia commercializzato come tale sia ricostituito secondo le istruzioni del produttore. La modifica è giustificata dal parere scientifico dell’EFSA, che ha ritenuto sicuro l’uso del 2′-FL a tali livelli.
Etichettatura e avvertenze specifiche
Il regolamento conferma requisiti specifici di etichettatura per gli alimenti contenenti 2’-fucosillattosio. La denominazione del nuovo alimento da riportare in etichetta è "2′-fucosillattosio". Per gli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento è richiesta un’avvertenza secondo cui non devono essere utilizzati nello stesso giorno in cui si consumano altri alimenti addizionati di 2’-fucosillattosio. Per gli integratori destinati ai bambini nella prima infanzia, l’avvertenza deve includere anche il latte materno, oltre agli altri alimenti addizionati di 2’-fucosillattosio.
Specifiche del 2’-fucosillattosio da fermentazione microbica
Nella tabella 2 dell’allegato, la voce relativa al 2’-fucosillattosio (fonte microbica) è sostituita. Le specifiche aggiornate riguardano il prodotto ottenuto mediante un ceppo derivato di Escherichia coli BL-21 e includono nuovi limiti per le endotossine residue, innalzate a ≤ 10 EU/mg per la forma in polvere e a ≤ 10 EU/μl per la forma liquida. Il testo dell’allegato riporta inoltre, in modo distinto, specifiche tecniche per diverse fonti microbiche del 2’-FL, con criteri su composizione, purezza, contaminanti e criteri microbiologici.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per gli operatori che producono, commercializzano o impiegano 2’-fucosillattosio nelle categorie alimentari autorizzate.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 conformemente all’allegato del regolamento. La base giuridica richiamata è l’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, che consente l’aggiornamento dell’elenco dei nuovi alimenti autorizzati.
Aumento dei livelli massimi del 2’-fucosillattosio nelle formule per lattanti e di proseguimento
Nella tabella 1 dell’allegato, i livelli massimi per il 2’-fucosillattosio sono modificati per le formule per lattanti e per le formule di proseguimento: 3,0 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo per le formule per lattanti e 3,64 g/l per le formule di proseguimento.
Condizioni d’uso del 2’-fucosillattosio in altre categorie alimentari
La voce aggiornata conferma i limiti per le principali categorie: prodotti lattieri non aromatizzati pastorizzati/sterilizzati 1,2 g/l; prodotti fermentati a base di latte 1,2 g/l nelle bevande e 19,2 g/kg nei prodotti diversi dalle bevande; prodotti sostitutivi dei lattiero-caseari 1,2 g/l nelle bevande, 12 g/kg nei prodotti diversi dalle bevande e 400 g/kg nei preparati per la macchiatura; barrette ai cereali 12 g/kg; edulcoranti da tavola 200 g/kg; alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia 12 g/kg nei prodotti diversi dalle bevande e 1,2 g/l nei liquidi; bevande a base di latte e analoghi per la prima infanzia 1,2 g/l; alimenti a fini medici speciali secondo le esigenze nutrizionali; sostituti dell’intera razione per il controllo del peso 4,8 g/l nelle bevande e 40 g/kg nelle barrette; prodotti da forno e paste senza glutine o a contenuto ridotto di glutine 60 g/kg; bevande aromatizzate 1,2 g/l; caffè, tè, infusioni ed estratti 9,6 g/l nei prodotti pronti al consumo; integratori alimentari 3,0 g/giorno per la popolazione generale e 1,2 g/giorno per i bambini nella prima infanzia.
Requisiti specifici di etichettatura
Per i prodotti contenenti 2’-fucosillattosio la denominazione da indicare in ეტichetta è "2′-fucosillattosio". Gli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento devono riportare l’indicazione che non devono essere consumati nello stesso giorno con altri alimenti addizionati di 2’-fucosillattosio; per quelli destinati ai bambini nella prima infanzia, l’avvertenza va estesa al latte materno e ad altri alimenti addizionati di 2’-fucosillattosio.
Modifica delle specifiche per il 2’-fucosillattosio da Escherichia coli BL-21
Nella tabella 2 dell’allegato, la voce relativa al 2’-fucosillattosio (fonte microbica) è sostituita con nuove specifiche per il prodotto ottenuto mediante fermentazione con ceppo derivato di Escherichia coli BL-21. Le nuove specifiche elevano il limite delle endotossine residue a ≤ 10 EU/mg per la forma in polvere e a ≤ 10 EU/μl per la forma liquida, in luogo dei precedenti limiti più restrittivi.
Specifiche tecniche e criteri di purezza
Per il 2’-fucosillattosio microbiologico sono riportate definizione, formula chimica, numero CAS, peso molecolare e parametri di purezza e contaminazione. Il testo distingue più profili produttivi/fonte microbica (Escherichia coli K-12, Escherichia coli BL-21 e Corynebacterium glutamicum ATCC 13032), con criteri su contenuto di 2’-FL, zuccheri residui, acqua, ceneri, proteine residue, metalli pesanti, contaminanti microbiologici, endotossine e, per alcune fonti, aflatossina M1 ed etanolo.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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