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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39060/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata della Corte di appello di Torino, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 217, comma 1, n. 4, l. fall., confermando invece la responsabilità per bancarotta semplice documentale, a fronte di originarie imputazioni riqualificate in primo grado come bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta da operazioni dolose. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi connessi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: ha sostenuto l'inoffensività della condotta contestata e la sua inidoneità a ledere l'interesse protetto dalla norma, valorizzando il fatto che la contabilità sarebbe stata comunque successivamente ricostruibile in modo pacifico. Ha poi depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha affermato che, ai fini della bancarotta documentale, è irrilevante la possibilità di ricostruire aliunde la documentazione mancante, richiamando un precedente di legittimità, e ha valorizzato la natura degli interessi tutelati dalla norma, non soltanto individuali ma anche collettivi, connessi al corretto funzionamento del mercato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 1, n. 4, l. fall.

    È la disposizione richiamata per la bancarotta semplice documentale; la Corte ne conferma l'applicazione ritenendo irrilevante la successiva ricostruibilità aliunde della contabilità mancante.

  • art. 217 l. fall.

    Norma incriminatrice della bancarotta semplice; nel caso concreto la responsabilità è stata confermata per la forma documentale.

Massime di principio

  • Nella bancarotta documentale, la successiva possibilità di ricostruire la contabilità o la documentazione mancante tramite elementi esterni non esclude la rilevanza penale della condotta.
  • Il bene giuridico tutelato dalle norme sulla bancarotta documentale non è solo l'interesse del debitore o dei creditori, ma anche un interesse collettivo al corretto funzionamento del mercato.
  • Quando i motivi di ricorso si limitano a riproporre l'irrilevanza offensiva della condotta in presenza di documentazione comunque ricostruibile, il ricorso può essere dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta semplice
RamiReati fallimentari

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