Ordinanza n. 197/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento a) dell’atto/provvedimento prot. n. 35512 del 28/11/2025 notificato alla Domus srl in pari data con cui il Comune di Melito – Settore I – Urbanistica, in persona del responsabile p.t. dichiara archiviata/inefficace la CILAS n. 229/2022 prot. n. 19218 presentata in data 25/11/2022 dal sig. Dario De Biase n.q. di amministratore del Condominio sito in Melito alla via Roma 49; b) di ogni altro atto presupposto connesso e conseguenziale comunque lesivo; c) nonché per il risarcimento dei danni conseguente in ragione dei danni conseguenti, con ogni conseguenza di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto comunale che ha dichiarato archiviata o inefficace la CILAS presentata per un condominio
Esito
Favorevole al ricorrente (società interessata)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'atto con cui il Comune di Melito ha dichiarato archiviata o inefficace una CILAS relativa a un intervento su un edificio condominiale, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni, oltre alla sospensione cautelare. Le difese della ricorrente hanno prospettato, tra l'altro, la preesistenza dello stato dei luoghi risultante da planimetrie del 1971, la completezza della documentazione allegata alla CILAS e l'assenza di ulteriori elementi ostativi. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, ritenendo rilevante il periculum in mora dedotto dalla ricorrente. Il Collegio ha ritenuto inoltre necessaria un'attività istruttoria per chiarire la vicenda, considerata anche la mancata costituzione del Comune. L'ente è stato invitato a depositare entro venti giorni una relazione sulla preesistenza dello stato dei luoghi rispetto agli aspetti contestati, sulla completezza della documentazione allegata alla CILAS e su eventuali ulteriori elementi ostativi. La prosecuzione della camera di consiglio è stata fissata all'11 marzo 2026; la liquidazione delle spese della fase cautelare è stata riservata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il riferimento per la decisione sulla domanda incidentale di sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la documentazione e le allegazioni delle parti non consentono di ricostruire con sufficiente chiarezza i fatti rilevanti, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori a carico dell'amministrazione resistente, chiedendo una relazione sui punti controversi.
- La sospensione cautelare dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando il giudice ritenga fondato, allo stato degli atti, il periculum in mora dedotto dal ricorrente, anche prima della completa definizione dell'istruttoria sulla vicenda sostanziale.
- La mancata costituzione dell'amministrazione resistente può rendere opportuno acquisire d'ufficio chiarimenti e una relazione istruttoria sui presupposti fattuali e documentali dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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