Sentenza n. 14980/2026 - Roma, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dal concorso pubblico per 3.246 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, disposta per la non idoneità psicofisica conseguente alla presenza di un tatuaggio sul terzo inferiore dell’avambraccio destro, non coperto dall’uniforme, nonché gli atti delle commissioni mediche e la graduatoria finale nella parte relativa al ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo avere superato la prova d’esame e la verifica dell’efficienza fisica, veniva giudicato non idoneo dalla commissione medica di prima istanza per la presenza di un tatuaggio sull’avambraccio destro. La commissione medica di seconda istanza, adita ai sensi dell’art. 107, comma 3, d.lgs. n. 443/1992, confermava il giudizio, qualificando il tatuaggio come collocato nel terzo inferiore dell’avambraccio destro, in zona non coperta dall’uniforme. Seguiva il decreto ministeriale di esclusione, adottato ai sensi dell’art. 12, comma 10, del bando e dell’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 443/1992. Con un unico motivo il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, del bando e dell’art. 123 del d.lgs. n. 443/1992, nonché eccesso di potere, sostenendo che la commissione avesse erroneamente valutato la situazione fisica e che il tatuaggio non integrasse una causa automatica di non idoneità.
La decisione
Il TAR respinge il ricorso. L’art. 123, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 443/1992 e l’art. 12, comma 7, del bando prevedono l’esclusione per tatuaggi e altre alterazioni volontarie permanenti dell’aspetto fisico quando siano visibili, anche solo in parte, con l’uniforme indossata, oppure siano deturpanti, indice di alterazioni psicologiche o comunque non conformi al decoro della funzione. Nel caso concreto, dai verbali delle commissioni mediche risultava che il tatuaggio fosse visibile in una parte del corpo non coperta dall’uniforme. Secondo il Collegio, tale circostanza integra direttamente la causa di esclusione prevista dalla disciplina concorsuale e non richiede ulteriori valutazioni sull’entità, sul contenuto o sull’impatto estetico del tatuaggio. L’attività della commissione medica è qualificata come mero accertamento tecnico, privo di discrezionalità amministrativa: essa deve verificare la riconducibilità della situazione concreta alla fattispecie normativa. Rileva la situazione esistente al momento della visita medica, senza che possano assumere rilievo fatti sopravvenuti, come la successiva rimozione o l’eventuale residuo del tatuaggio. Non sono decisive neppure certificazioni o valutazioni di strutture sanitarie esterne, poiché il momento determinante per la verifica dei requisiti psicofisici è la visita effettuata dalla commissione appositamente nominata dall’amministrazione, anche per garantire la parità di trattamento tra i candidati. La domanda cautelare era stata già respinta. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
art. 123, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 443/1992
"Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia Penitenziaria le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria"
La visibilità, anche parziale, del tatuaggio con l’uniforme integra autonomamente una causa di esclusione; in tale ipotesi non è necessaria una valutazione ulteriore sull’entità o sul contenuto del tatuaggio.
art. 12, comma 7, del bando di concorso
"Costituiscono causa di non idoneità per l’assunzione nella Polizia Penitenziaria, le imperfezioni e le infermità previste dall’art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche e integrazioni, fra cui le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico ma non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria"
La clausola del bando recepisce integralmente la disciplina legislativa e rende ostativa la presenza di un tatuaggio visibile con l’uniforme.
art. 107, comma 3, d.lgs. n. 443/1992
Consente al candidato di proporre ricorso avverso il giudizio di non idoneità di prima istanza e di essere sottoposto a visita medica di seconda istanza.
art. 107, comma 5, d.lgs. n. 443/1992
Costituisce la base normativa per l’esclusione dal concorso dopo la conferma della non idoneità da parte della commissione medica di seconda istanza.
art. 12, comma 10, del bando di concorso
Prevede l’esclusione dal concorso in conformità al giudizio di non idoneità psicofisica confermato dalla commissione competente.
Massime di principio
- Nei concorsi per l’accesso ai ruoli della Polizia penitenziaria, la presenza di un tatuaggio visibile, anche solo parzialmente, in una zona del corpo non coperta dall’uniforme integra la causa di esclusione prevista dall’art. 123, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 443/1992, indipendentemente dall’entità, dal contenuto o dall’impatto estetico del tatuaggio.
- Quando la causa di esclusione consiste nella visibilità del tatuaggio con l’uniforme, la commissione medica svolge un accertamento tecnico vincolato e non una valutazione discrezionale: deve verificare la presenza del segno e la sua visibilità secondo i parametri stabiliti dalla normativa e dal bando.
- Ai fini della verifica dei requisiti psicofisici nei concorsi della Polizia penitenziaria rileva la situazione accertata dalla commissione medica appositamente nominata dall’amministrazione al momento della visita; non assumono rilievo fatti sopravvenuti, come la successiva rimozione o attenuazione del tatuaggio.
- Certificazioni o valutazioni difformi rilasciate da strutture sanitarie esterne non sostituiscono l’accertamento compiuto dalla commissione medica concorsuale competente, poiché la concentrazione della valutazione in tale sede è funzionale anche alla parità di trattamento tra i candidati.
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