Cassazione Penale, Sentenza n. 37404/2024 del 10/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze. Clemente Redine censura la motivazione ritenuta carente, contraddittoria e manifestamente illogica circa l'attribuzione del ruolo di "ideatore" dei reati, sostenendo che gli elementi utilizzati non avessero effettiva portata indiziaria e che non fossero state fornite risposte alle argomentazioni difensive. Gianluca Schettino lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante un comportamento processuale meritevole e dichiarazioni confessorie. Ciro Volpe deduce la manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento degli artt. 62, n.6, cod. pen. e 62-bis cod. pen. e la carenza motivazionale in ordine all'aumento per continuazione (quantificazione dell'aumento di pena).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto congrua e non viziata la valutazione di merito della Corte d'appello che aveva ritenuto provato il contributo di Redine sulla base delle intercettazioni, del mendacio e dell'incongruità delle dichiarazioni; ha inoltre confermato l'esclusione delle attenuanti generiche per Schettino e Volpe in ragione della mancata spontaneità e resipiscenza delle confessioni e del loro carattere strumentale a tutela di Redine. Quanto alla riparazione del danno, già riconosciuta in primo grado, è stata considerata soccombente rispetto alle aggravanti per la brutalità della condotta. L'aumento di pena (tre mesi e 50 euro di multa) per il reato relativo all'arma è stato giudicato proporzionato e adeguatamente motivato. La Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Articolo richiamato per la corresponsabilità nel concorso di persone: la Corte ha valutato il concorso e la responsabilità partecipativa degli imputati.
Codice penale, art. 628
Norma relativa al reato di rapina; richiamata in relazione ai reati per i quali gli imputati sono stati condannati.
Legge 14 ottobre 1974, n. 497 (norme su armi)
artt. 10-12-14, L. 14 ottobre 1974, n. 497
Norme sulla detenzione e porto di armi; applicate per il capo relativo alla detenzione/uso dell'arma usata nella rapina.
Codice penale, art. 62, n. 6
Circostanza attenuante (esimenti/attenuanti previste dal codice): la Corte ha ritenuto non sussistente o non rilevante l'elemento di spontaneità/resipiscenza rimproverato ai ricorrenti, escludendo l'applicazione.
Codice penale, art. 62-bis
Previsione di circostanze attenuanti speciali (resipiscenza, confessione etc.); la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata nel non riconoscerla per mancanza di spontaneità.
Codice penale, art. 69
Regola sul rapporto fra attenuanti e aggravanti: la riparazione del danno riconosciuta in primo grado è stata considerata soccombente rispetto ad aggravanti preponderanti.
Codice penale, art. 81
Principio di proporzione e divieto di cumulo materiale non consentito nella determinazione delle pene; richiamato nella valutazione della congruità dell'aumento inflitto.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte ha applicato questa sanzione ai ricorrenti.
Massime di principio
- Le valutazioni di fatto e la motivazione dei giudici di merito (prime e seconde giurisdizioni) sono sindacabili in Cassazione solo se esistono vizi logico-giuridici evidenti; mere riproposizioni dei fatti già valutati sono inammissibili.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche o della confessione come circostanza attenuante speciale bisogna dimostrare spontaneità e sincera resipiscenza: confessioni rese per necessità processuali o per proteggere terzi sono spesso ritenute inesistenti ai fini attenuanti.
- La riparazione del danno può essere riconosciuta ma risultare inefficace se prevalgono aggravanti di particolare gravità; il giudice usa il bilanciamento degli elementi per stabilire quale prevalga.
- Gli incrementi di pena per continuazione o per reati connessi devono essere motivati proportionalmente all'entità dell'aumento e al rispetto dell'art. 81 c.p.; aumenti modesti, correttamente giustificati, richiedono un onere motivazionale attenuato.
- I ricorsi che si limitano a contestare la valutazione probatoria senza prospettare profili di illegittimità della motivazione o errori di diritto rischiano l'inammissibilità e la condanna per spese e sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.
- Le intercettazioni, le incongruenze nelle dichiarazioni e le prove indirette, se adeguatamente motivate dal giudice, possono costituire base sufficiente per ritenere la responsabilità di un concorrente morale.
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