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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37404/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze. Clemente Redine censura la motivazione ritenuta carente, contraddittoria e manifestamente illogica circa l'attribuzione del ruolo di "ideatore" dei reati, sostenendo che gli elementi utilizzati non avessero effettiva portata indiziaria e che non fossero state fornite risposte alle argomentazioni difensive. Gianluca Schettino lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante un comportamento processuale meritevole e dichiarazioni confessorie. Ciro Volpe deduce la manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento degli artt. 62, n.6, cod. pen. e 62-bis cod. pen. e la carenza motivazionale in ordine all'aumento per continuazione (quantificazione dell'aumento di pena).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto congrua e non viziata la valutazione di merito della Corte d'appello che aveva ritenuto provato il contributo di Redine sulla base delle intercettazioni, del mendacio e dell'incongruità delle dichiarazioni; ha inoltre confermato l'esclusione delle attenuanti generiche per Schettino e Volpe in ragione della mancata spontaneità e resipiscenza delle confessioni e del loro carattere strumentale a tutela di Redine. Quanto alla riparazione del danno, già riconosciuta in primo grado, è stata considerata soccombente rispetto alle aggravanti per la brutalità della condotta. L'aumento di pena (tre mesi e 50 euro di multa) per il reato relativo all'arma è stato giudicato proporzionato e adeguatamente motivato. La Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Articolo richiamato per la corresponsabilità nel concorso di persone: la Corte ha valutato il concorso e la responsabilità partecipativa degli imputati.

  • Codice penale, art. 628

    Norma relativa al reato di rapina; richiamata in relazione ai reati per i quali gli imputati sono stati condannati.

  • Legge 14 ottobre 1974, n. 497 (norme su armi)

    artt. 10-12-14, L. 14 ottobre 1974, n. 497

    Norme sulla detenzione e porto di armi; applicate per il capo relativo alla detenzione/uso dell'arma usata nella rapina.

  • Codice penale, art. 62, n. 6

    Circostanza attenuante (esimenti/attenuanti previste dal codice): la Corte ha ritenuto non sussistente o non rilevante l'elemento di spontaneità/resipiscenza rimproverato ai ricorrenti, escludendo l'applicazione.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Previsione di circostanze attenuanti speciali (resipiscenza, confessione etc.); la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata nel non riconoscerla per mancanza di spontaneità.

  • Codice penale, art. 69

    Regola sul rapporto fra attenuanti e aggravanti: la riparazione del danno riconosciuta in primo grado è stata considerata soccombente rispetto ad aggravanti preponderanti.

  • Codice penale, art. 81

    Principio di proporzione e divieto di cumulo materiale non consentito nella determinazione delle pene; richiamato nella valutazione della congruità dell'aumento inflitto.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte ha applicato questa sanzione ai ricorrenti.

Massime di principio

  • Le valutazioni di fatto e la motivazione dei giudici di merito (prime e seconde giurisdizioni) sono sindacabili in Cassazione solo se esistono vizi logico-giuridici evidenti; mere riproposizioni dei fatti già valutati sono inammissibili.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche o della confessione come circostanza attenuante speciale bisogna dimostrare spontaneità e sincera resipiscenza: confessioni rese per necessità processuali o per proteggere terzi sono spesso ritenute inesistenti ai fini attenuanti.
  • La riparazione del danno può essere riconosciuta ma risultare inefficace se prevalgono aggravanti di particolare gravità; il giudice usa il bilanciamento degli elementi per stabilire quale prevalga.
  • Gli incrementi di pena per continuazione o per reati connessi devono essere motivati proportionalmente all'entità dell'aumento e al rispetto dell'art. 81 c.p.; aumenti modesti, correttamente giustificati, richiedono un onere motivazionale attenuato.
  • I ricorsi che si limitano a contestare la valutazione probatoria senza prospettare profili di illegittimità della motivazione o errori di diritto rischiano l'inammissibilità e la condanna per spese e sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.
  • Le intercettazioni, le incongruenze nelle dichiarazioni e le prove indirette, se adeguatamente motivate dal giudice, possono costituire base sufficiente per ritenere la responsabilità di un concorrente morale.

Testo integrale

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