Sentenza del 21/11/2019 n. 30355 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato sinteticamente il reddito dichiarato per gli anni d’imposta 2004 e 2005, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, considerando la disponibilità di un’autovettura e dell’abitazione principale, nonché spese per incrementi patrimoniali rispettivamente pari a 591.000 euro e 1.404.017 euro. Il contribuente sosteneva che tali spese fossero state finanziate, in tutto o in parte, dalla moglie e da terzi, producendo documentazione tra cui un accordo parasociale relativo al rimborso di somme anticipate per l’acquisto di un immobile. Contestava inoltre la mancata convocazione personale nel procedimento e la valutazione insufficiente della prova contraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la Commissione tributaria regionale non aveva adeguatamente esaminato il documento relativo al rimborso ricevuto dalla moglie, circostanza potenzialmente decisiva per determinare l’effettiva spesa sostenuta dal contribuente e la disponibilità economica del nucleo familiare. Ha rigettato il secondo motivo, stabilendo che l’obbligo di invito a comparire introdotto nel 2010 non era applicabile agli anni d’imposta 2004 e 2005 e che, per i tributi non armonizzati, non esisteva un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale. Il terzo, quarto e sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove; il quinto è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 38, commi 4 e seguenti
Accertamento sintetico del reddito mediante elementi indicativi di capacità contributiva.
L’accertamento sintetico può fondarsi sulla disponibilità di beni e sulle spese sostenute, ma il contribuente può fornire prova contraria dimostrando la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, anche riferibili al nucleo familiare, nonché la provenienza delle somme utilizzate.
D.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 6
Prova contraria della disponibilità di redditi diversi da quelli dichiarati.
Il contribuente deve dimostrare la disponibilità, l’entità e la durata del possesso delle risorse finanziarie alternative; non è sempre necessario provare l’utilizzo diretto delle somme per ogni singola spesa, ma devono emergere elementi concreti che rendano plausibile tale utilizzo.
D.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 7, nel testo introdotto dalla L. n. 78/2010
Obbligo di invito a comparire per gli accertamenti sintetici.
L’obbligo di invito a comparire si applica agli accertamenti relativi a periodi d’imposta il cui termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della riforma; non si applica retroattivamente agli anni 2004 e 2005.
D.P.R. n. 600/1973, art. 32
Richiesta al contribuente di dati e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento.
L’Ufficio può richiedere documentazione relativa ai beni posseduti e alle spese sostenute, utilizzandola per ricostruire sinteticamente il reddito.
D.M. 10 settembre 1992, artt. 1 e 2
Indici e coefficienti presuntivi del cosiddetto redditometro.
Gli indici presuntivi possono essere superati mediante prova concreta che il contribuente sosteneva solo parzialmente le spese relative ai beni o servizi, indipendentemente da chi effettuasse formalmente i pagamenti.
Art. 2697 c.c.
In materia di accertamento sintetico, una volta utilizzati gli elementi presuntivi dell’Ufficio, grava sul contribuente l’onere di fornire una prova contraria documentata e coerente.
Art. 2729 c.c.
Gli elementi presuntivi devono essere valutati secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, mentre la prova contraria deve essere concretamente idonea a neutralizzarne l’efficacia.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
In cassazione è possibile censurare l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo già discusso e documentato, ma non chiedere una nuova valutazione complessiva delle prove.
Massime di principio
- Nel redditometro il contribuente può contrastare la presunzione dimostrando che le spese derivano da risorse lecite e documentate, comprese quelle del coniuge o di altri componenti del nucleo familiare.
- Non è sufficiente allegare genericamente che il coniuge disponeva di redditi: occorre documentare disponibilità, consistenza e durata delle somme, fornendo elementi che rendano plausibile il loro impiego o la loro idoneità a sostenere le spese.
- La provenienza sostanziale delle somme conta più dell’intestazione formale del bene o del soggetto che ha effettuato il pagamento; è quindi rilevante chi abbia effettivamente sopportato la spesa.
- Documenti già prodotti nei gradi di merito e potenzialmente decisivi devono essere esaminati dal giudice. La loro mancata valutazione può comportare la cassazione della sentenza e il rinvio.
- In cassazione non si può normalmente ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove; bisogna indicare uno specifico errore di diritto o l’omesso esame di un fatto decisivo.
- Gli obblighi procedimentali introdotti da una legge successiva non si applicano automaticamente agli anni d’imposta precedenti: occorre verificare la disciplina transitoria prevista dalla norma.
- Per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati, come l’IRPEF, l’assenza di un contraddittorio preventivo invalida l’atto solo quando uno specifico obbligo sia previsto dalla legge applicabile al periodo interessato.
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