Cassazione Civile, Ordinanza n. 09813/2024 del 11/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda una lavoratrice assunta come lettrice di madre lingua che aveva già ottenuto, in un precedente giudizio, l'accertamento del diritto a percepire il trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito per il periodo 1 dicembre 1987-31 dicembre 2006. Per il periodo successivo, dal 1 gennaio 2007 al 30 novembre 2013, la lavoratrice ha chiesto al Tribunale l'accertamento del diritto a mantenere lo stesso inquadramento economico e a percepire le differenze retributive, sostenendo che le condizioni di fatto del rapporto fossero rimaste immutate e che dovesse applicarsi la disciplina introdotta dall'art. 1 del D.L. n. 2/2004 e dall'art. 26 della L. n. 240/2010. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 D.L. n. 2/2004, 26 L. n. 240/2010 e 4, comma 3, D.L. n. 120/1995, lamentando che la Corte d'appello aveva ritenuto non applicabile la disciplina ai soggetti che non avessero sottoscritto un contratto di collaboratore esperto linguistico, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità; (2) violazione dell'art. 2909 c.c., deducendo la formazione di un giudicato sulla precedente sentenza d'appello n. 5184/2013 che avrebbe già affermato l'applicabilità della disciplina del 2004, come poi ribadito dall'ordinanza di Cassazione n. 18826/2019. In memoria ha anche chiesto di attendere lo ius superveniens e un eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE in relazione all'art. 45 TFUE. L'università ha resistito, ma ha poi comunicato di aver liquidato le differenze retributive per il periodo richiesto, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha escluso sia la cessazione della materia del contendere sia il rinvio in attesa della decisione della CGUE. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura non colpiva realmente la ratio della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva escluso l'applicabilità della disciplina invocata, ma aveva ricostruito la vicenda normativa e giurisprudenziale in modo coerente con i precedenti di legittimità. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché il preteso giudicato sulla sentenza d'appello n. 5184/2013 era insussistente, essendo quella decisione stata cassata con ordinanza n. 18826/2019, e comunque perché la deduzione del giudicato parziale non era supportata dalla necessaria riproduzione dei passaggi essenziali delle sentenze rilevanti, in violazione del principio di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per effetto della rinuncia al controricorso, e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1 D.L. n. 2/2004
Richiamato come norma centrale per la ricostruzione del trattamento economico dei lettori di madre lingua; la Corte osserva che la decisione impugnata non ne aveva escluso l'applicabilità e che il ricorso non colpiva correttamente la ratio decidendi.
art. 26 L. n. 240/2010
Indicata come interpretazione autentica dell'art. 1 del D.L. n. 2/2004; la Corte ne richiama il rilievo nella disciplina del rapporto e rileva che non vi era giudicato utile a impedirne l'applicazione corretta.
art. 4, comma 3, D.L. n. 120/1995
Norma invocata dalla ricorrente nel quadro della disciplina dei rapporti dei lettori di madre lingua.
art. 2909 c.c.
La Corte esclude la formazione del giudicato dedotto dalla ricorrente, rilevando che la precedente sentenza d'appello era stata cassata e che mancava comunque un adeguato supporto documentale nel ricorso.
art. 366 c.p.c.
Richiamato quale canone di specificità del ricorso per cassazione, violato perché non erano stati riprodotti i passaggi essenziali delle decisioni di merito su cui si fondavano le censure.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nel procedimento camerale e nella proposta iniziale, poi superata dall'ordinanza interlocutoria.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
Richiamati per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 45 TFUE
Richiamato dalla ricorrente in relazione a un preteso contrasto della disciplina nazionale con la libertà di circolazione dei lavoratori; la Corte non dispone il rinvio pregiudiziale perché la causa è definibile senza attendere la CGUE.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando attribuisce alla sentenza impugnata una statuizione che essa non contiene, perché la censura non colpisce la reale ratio decidendi.
- Il giudicato esterno o interno può essere utilmente invocato solo se il precedente decisum sia effettivamente passato in giudicato e se il ricorso riproduca in modo specifico i passaggi essenziali delle decisioni rilevanti.
- La cassazione non può fondarsi su deduzioni congetturali o su un presunto contenuto delle decisioni di merito non riportato nel ricorso, in ossequio al principio di specificità di cui all'art. 366 c.p.c.
- La cessazione della materia del contendere richiede un fatto sopravvenuto inequivoco e condiviso da entrambe le parti; la sola allegazione di una parte non basta se permane incertezza sull'effettiva cessazione della lite.
- Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è dovuto quando la controversia è già definibile sulla base del diritto interno e della giurisprudenza applicabile, senza necessità di attendere la decisione europea.
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