Cassazione Penale, Ordinanza n. 25679/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Prato del 10/09/2025, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il primo motivo riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il secondo motivo contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, ritenute eccessive rispetto al minimo edittale. Dalla motivazione emerge che il processo riguardava una macellazione abusiva, con rinvenimento di animali già morti e di 57 animali ancora vivi in un macello abusivo, oltre alla presenza di una scannatrice di grandi dimensioni e a una precedente segnalazione per fatti analoghi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi riproducevano censure già esaminate e disattese dal Tribunale con motivazione ritenuta logica e non manifestamente illogica. In particolare, è stato ritenuto correttamente escluso l'art. 131-bis c.p. per la pluralità degli animali coinvolti, la non occasionalità della condotta e la struttura organizzata dell'attività; è stato ritenuto correttamente negato il riconoscimento delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi, valorizzando anche il comportamento processuale dell'imputato; infine, la pena è stata giudicata congruamente determinata sopra il minimo edittale in ragione della gravità del fatto e dell'organizzazione dell'attività illecita. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il numero degli animali coinvolti, la non occasionalità della condotta e la presenza di una organizzazione materiale dell'attività indicano una offesa non tenue.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico; richiedono elementi positivi a favore dell'imputato, la cui assenza legittima il diniego.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, al ricorrente sono poste a carico le spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone la mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590
È richiamata per ribadire che il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sulla mancanza di elementi positivi e non richiede necessariamente elementi negativi di personalità.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta non sia episodica, il numero dei beni o degli oggetti materiali coinvolti sia elevato e l'attività illecita risulti organizzata in modo strutturato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice individua un deficit di elementi positivi a favore dell'imputato, non essendo sufficiente la sola assenza di dati negativi.
- La commisurazione della pena è censurabile in cassazione solo se priva di adeguata motivazione o manifestamente illogica; è invece legittimo uno scostamento dal minimo edittale sorretto da elementi concreti di gravità del fatto e organizzazione dell'illecito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche già esaminate dal giudice di merito con motivazione congrua.
- In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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