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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25679/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Prato del 10/09/2025, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il primo motivo riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il secondo motivo contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, ritenute eccessive rispetto al minimo edittale. Dalla motivazione emerge che il processo riguardava una macellazione abusiva, con rinvenimento di animali già morti e di 57 animali ancora vivi in un macello abusivo, oltre alla presenza di una scannatrice di grandi dimensioni e a una precedente segnalazione per fatti analoghi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi riproducevano censure già esaminate e disattese dal Tribunale con motivazione ritenuta logica e non manifestamente illogica. In particolare, è stato ritenuto correttamente escluso l'art. 131-bis c.p. per la pluralità degli animali coinvolti, la non occasionalità della condotta e la struttura organizzata dell'attività; è stato ritenuto correttamente negato il riconoscimento delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi, valorizzando anche il comportamento processuale dell'imputato; infine, la pena è stata giudicata congruamente determinata sopra il minimo edittale in ragione della gravità del fatto e dell'organizzazione dell'attività illecita. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il numero degli animali coinvolti, la non occasionalità della condotta e la presenza di una organizzazione materiale dell'attività indicano una offesa non tenue.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico; richiedono elementi positivi a favore dell'imputato, la cui assenza legittima il diniego.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, al ricorrente sono poste a carico le spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone la mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590

    È richiamata per ribadire che il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sulla mancanza di elementi positivi e non richiede necessariamente elementi negativi di personalità.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta non sia episodica, il numero dei beni o degli oggetti materiali coinvolti sia elevato e l'attività illecita risulti organizzata in modo strutturato.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice individua un deficit di elementi positivi a favore dell'imputato, non essendo sufficiente la sola assenza di dati negativi.
  • La commisurazione della pena è censurabile in cassazione solo se priva di adeguata motivazione o manifestamente illogica; è invece legittimo uno scostamento dal minimo edittale sorretto da elementi concreti di gravità del fatto e organizzazione dell'illecito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche già esaminate dal giudice di merito con motivazione congrua.
  • In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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