Cassazione Penale, Sentenza n. 1266/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata, a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di evasione perché non rinvenuta il 19 maggio 2016 presso il domicilio (via della Concordia, Catania) ove era agli arresti domiciliari, in occasione di controlli eseguiti in orari diversi da quelli autorizzati. Con il ricorso in Cassazione la difesa ha dedotto cinque motivi: (1-2) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e vizio di motivazione per difformità tra data/luogo indicati nell'imputazione e quelli risultanti dagli atti; (3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e eccessività della pena; (4) vizio nella declaratoria di recidiva per mancata adeguata valutazione dei precedenti; (5) inammissibilità del motivo di appello relativo alla continuazione esterna, con la tesi che la definitività del giudicato esterno non osterebbe al riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi riproducevano censure già affrontate in appello senza confrontarsi puntualmente con le valutazioni della Corte territoriale, la quale aveva fornito una motivazione coerente e comprensibile sull'accusa e sulla prova (lettura congiunta delle relazioni di servizio e dell'autorizzazione agli allontanamenti). I restanti motivi sono stati considerati inammissibili: la doglianza sulla pena è stata sollevata per la prima volta in Cassazione; il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva sono stati ritenuti motivati e insindacabili in questa sede; la richiesta di riconoscimento della continuazione esterna non è stata sufficientemente ribadita e comprovata in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato l'articolo nel contesto delle censure sulla forma e intelligibilità dell'imputazione: ha ritenuto che le censure non provassero una violazione dei requisiti minimi di chiarezza dell'accusa, poiché la documentazione acquisita consentiva la piena comprensione dei fatti contestati
art. 522 cod. proc. pen.
Richiamato unitamente all'art. 521; la Corte ha valutato che la contestazione relativa a data e luogo non comprometteva la intellegibilità dell'accusa né il diritto di difesa, atteso il complessivo quadro probatorio esibito
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Applicato per disporre le statuizioni sulle spese e la condanna al pagamento alla Cassa delle Ammende: la Corte ha disposto l'addebito delle spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 a carico della ricorrente
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente riproporre criticità già esaminate in appello: il ricorso deve confrontarsi specificamente e punto per punto con le argomentazioni motivate dalla Corte territoriale
- Le questioni di fatto o di valutazione della prova (es. accertamento dell'assenza dal domicilio, valutazione delle relazioni di servizio) sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizio di diritto, contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione
- Motivi e doglianze non sollevati in sede di appello (es. contestazione della misura della pena) sono, di norma, inammissibili se introdotti per la prima volta in Cassazione
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti o la esclusione della recidiva occorre indicare fatti e documenti che dimostrino palesi errori di fatto o di diritto della motivazione della Corte di merito; la mera deduzione astratta non è sufficiente
- Se si invoca la continuazione con un giudicato esterno bisogna riproporre e documentare chiaramente il fondamento fattuale e giuridico già nel ricorso in Cassazione, altrimenti la richiesta può essere considerata non adeguatamente sorretta e quindi inammissibile
- In sede di impugnazione è essenziale puntualizzare e documentare le discrepanze formali nell'imputazione (data/luogo) mostrando come tali vizi abbiano concretamente pregiudicato il diritto di difesa; altrimenti la Corte può ritenere l'accusa sufficientemente intellegibile
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1200/2025 del 13/01/2025
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1201/2025 del 13/01/2025
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1202/2025 del 13/01/2025
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1203/2025 del 13/01/2025
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1204/2025 del 13/01/2025
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1205/2025 del 13/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →