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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28440/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un reclamo e poi un ricorso per cassazione proposti da un detenuto avverso il diniego parziale del riconoscimento del pregiudizio derivante da trattamento detentivo inumano e degradante ex art. 35-ter ord. pen. Il magistrato di sorveglianza aveva riconosciuto il pregiudizio solo per alcuni periodi di detenzione, relativi alle case circondariali di Lecce e Foggia, escludendolo per altri periodi e per la permanenza presso la casa circondariale di Bari dal 15/07/2021 al 25/03/2022. Il tribunale di sorveglianza aveva confermato il diniego parziale ritenendo che, nei periodi esclusi, lo spazio disponibile fosse spesso superiore a 4 mq pro capite o comunque compreso tra 3 e 4 mq con presenza di fattori compensativi, e che le patologie dedotte non fossero state dimostrate come tali da rendere la detenzione incompatibile o disumana in quei periodi. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa risposta a doglianze decisive, contestando il computo della superficie detentiva, la mancata considerazione dell'assenza di acqua calda, della scarsa fruibilità delle docce, di carenze igienico-sanitarie strutturali e dell'inidoneità dei fattori compensativi; 2) violazione dell'art. 35-ter ord. pen. e dell'art. 3 CEDU per uso astratto e non concreto dei fattori compensativi, nonché per aver il tribunale valutato in modo erroneo le patologie croniche del detenuto e la loro incidenza sulle condizioni di detenzione, senza adeguato monitoraggio e cure. Il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sul preteso difetto di motivazione, osservando che il tribunale di sorveglianza aveva fondato la decisione su relazioni penitenziarie e su una ricostruzione dettagliata degli spazi netti disponibili, mentre la difesa aveva formulato contestazioni generiche e non specificamente ancorate a errori o lacune degli atti richiamati. Ha inoltre affermato che il ricorso per cassazione in materia ex art. 35-ter ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge, sicché le doglianze sulla valutazione delle singole condizioni materiali di detenzione e sull'apprezzamento dei fattori compensativi non potevano tradursi in una nuova valutazione del merito. Quanto alle patologie, la Corte ha ritenuto non illogico che il giudice di sorveglianza si sia basato sull'accertamento peritale del 09/06/2022 quale parametro certo per verificare la compatibilità con la detenzione e che abbia valorizzato il successivo aggravamento intervenuto solo nel marzo 2023, che aveva poi condotto al differimento pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 35-ter ord. pen.

    Rimedio risarcitorio/compensativo per il pregiudizio derivante da trattamento detentivo in violazione dell'art. 3 CEDU; il ricorso per cassazione contro la decisione resa in materia è scrutinabile nei limiti della violazione di legge.

  • art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen.

    Richiamato quale norma che circoscrive il sindacato di legittimità ai soli motivi di violazione di legge nelle controversie ex art. 35-ter ord. pen.

  • art. 3 CEDU

    Parametro convenzionale per valutare se le condizioni detentive abbiano superato la soglia del trattamento inumano o degradante, con rilievo del dato spaziale e dei fattori compensativi.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Fondamento del motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione del provvedimento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione e del giusto processo.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Disposta l'annotazione ai fini della tutela dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio ex art. 35-ter ord. pen., la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con gli atti e con la motivazione del giudice di merito: non è sufficiente un richiamo generico a deduzioni già svolte, se non si indicano puntualmente gli errori di lettura, le omissioni o le lacune argomentative.
  • La valutazione delle condizioni detentive va svolta in modo complessivo: anche quando lo spazio disponibile sia inferiore alle soglie di legge o convenzionali, il giudice deve verificare se e in quale misura i fattori compensativi incidano concretamente sulla qualità della vita intramuraria.
  • I fattori compensativi rilevano solo se effettivi, continui e idonei a incidere in modo apprezzabile sulle condizioni di detenzione; tuttavia, la relativa verifica resta affidata al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione con una mera diversa lettura del compendio istruttorio.
  • La mera presenza di patologie del detenuto non basta, di per sé, a integrare un trattamento inumano o degradante: occorre accertare se, nel concreto, tali patologie abbiano determinato condizioni di vita carceraria critiche o incompatibili con la restrizione, avuto riguardo anche al monitoraggio e alle cure effettivamente praticate.
  • Quando il dato sanitario certo emerge solo da un accertamento medico-legale, è non illogico che il giudice valorizzi quel momento come parametro probatorio per valutare la compatibilità della detenzione, salvo che risultino elementi specifici e contrari già acquisiti in precedenza.
  • La successiva concessione del differimento della pena per aggravamento delle condizioni di salute non dimostra automaticamente l'esistenza, per i periodi precedenti, di un trattamento inumano o degradante, se risulta che vi sia stato un monitoraggio continuo e che l'incompatibilità sia emersa solo in un momento successivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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