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Sentenza

Sentenza n. 11835/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta essere inclusa, a causa della presenza di alcuni quesiti errato e/o fuorvianti nel proprio questionario, nonché per l’omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato; - della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dei posti, nonché a causa della presenza di alcuni quesiti errato e/o fuorvianti nel proprio questionario; - della graduatoria rettificata dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 15 aprile 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 16.03.2026, recante “Assunzione dei vincitori assegnatari di sede”, nella parte in cui l’odierno ricorrente non è stata inclusa nell’elenco dei vincitori assegnati, unitamente al corrispondente ufficio di destinazione; - dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 09.04.2026, recante “Assunzione 2.600 unità nell’Area degli assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Richiesta documentazione ai fini della priorità nella scelta della sede”, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente; - dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 18 febbraio u.s., con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta pari a 21 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 8; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 8 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente; - dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente; - dell’art. 1.4 del bando di concorso, ove è previsto che “Ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei”, in quanto lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente; - del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l’ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga il riconoscimento di quanto dichiarato da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti.

Giustizia amministrativa202605517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie del concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, nonché gli atti di correzione della prova scritta e gli atti relativi alla mancata inclusione della ricorrente tra i vincitori riservisti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, risultata idonea con il punteggio minimo di 21 punti, ha impugnato le graduatorie dei vincitori e gli atti presupposti deducendo l'erroneità o il carattere fuorviante del quesito n. 8 della prova scritta, sostenendo di avere indicato la risposta corretta e di avere diritto a un punteggio superiore. Ha inoltre lamentato l'omesso riconoscimento del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione ai sensi della l. n. 68/1999, chiedendo l'inclusione nella graduatoria dei vincitori riservisti e il risarcimento in forma specifica. Le amministrazioni hanno eccepito l'irricevibilità del ricorso e il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, chiedendone comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, quale amministrazione beneficiaria degli effetti della graduatoria e futuro datore di lavoro dei vincitori. Ha respinto l'eccezione di irricevibilità, affermando che, per il candidato che abbia superato la prova scritta e proseguito l'iter concorsuale, la lesione diviene concreta e attuale con la pubblicazione della graduatoria, che rende noto il punteggio finale. Nel merito, ha ritenuto corretta la risposta individuata dalla Commissione al quesito n. 8, ossia “spada” nella proporzione “Giustizia: pace = X: colomba”, e non la risposta “donna” fornita dalla ricorrente, richiamando precedenti della Sezione. Quanto alla riserva, dagli atti risultava che 594 candidati avevano dichiarato il relativo titolo, ma che la quota riservata era stata saturata dai primi 260 candidati, tutti con punteggio superiore a quello della ricorrente; l'assenza della sigla relativa alla riserva accanto al nominativo non dipendeva quindi dall'omessa valutazione del titolo, ma dal mancato collocamento utile nella quota riservata. Il TAR ha inoltre ritenuto non scrutinabile l'utilizzo del titolo in eventuali successivi scorrimenti, trattandosi di attività futura non ancora compiuta dall'amministrazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l'istruttoria risultano completi, anche nell'ambito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato per motivare la decisione mediante rinvio alle ragioni già esposte dalla Sezione in precedenti pronunce sulla correttezza della risposta al quesito n. 8.

  • l. n. 68/1999

    Il titolo di riserva non determina automaticamente l'inclusione tra i vincitori: opera nei limiti della quota riservata e secondo l'ordine di punteggio dei candidati aventi titolo.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica, domanda respinta in conseguenza dell'infondatezza della pretesa di annullamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni idonee a rivelare tale stato.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato a fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'ordine di oscuramento.

Massime di principio

  • Nel contenzioso concorsuale, per il candidato che abbia superato la prova scritta e proseguito l'iter selettivo, la lesione diviene concreta e attuale con la pubblicazione della graduatoria, poiché solo tale atto rende noto il punteggio finale e la posizione conseguita.
  • Il giudice amministrativo può richiamare, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., le motivazioni di precedenti pronunce della medesima Sezione quando esse riguardino il medesimo quesito concorsuale e risolvano la contestazione sulla correttezza della risposta predisposta dalla commissione.
  • Il titolo di riserva dichiarato in una procedura concorsuale non comporta di per sé l'inclusione tra i vincitori: l'inclusione dipende dal collocamento utile all'interno della quota riservata e dall'ordine di punteggio tra tutti i candidati titolari della riserva.
  • Il giudice amministrativo non può pronunciarsi sull'eventuale utilizzo del titolo di riserva in successivi scorrimenti quando l'amministrazione non abbia ancora svolto tale attività, trattandosi di una questione riferita a un esercizio futuro del potere amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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