Cassazione Penale, Sentenza n. 23799/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro il rigetto, da parte del Tribunale e confermato in sede d'appello, dell'istanza di ammissione della società al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011. La società deduce omissione di motivazione su un elemento non pertinente (frequentazione con Rotondo Salvatore), travisamento dei fatti rispetto ai rapporti commerciali con Paviservice s.r.l. e KF S.r.l. (sostenendo si trattasse di rapporti sporadici e non collegamenti societari) e violazione dell'art. 34-bis per mancata valutazione della episodicità dei rapporti e delle misure di self-cleaning poste in essere.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e irrilevante, il secondo generico e di fatto, e il terzo infondato. Ha confermato la legittimità del richiamo, da parte del giudice, alle ragioni del provvedimento prefettizio: composizione sociale collegata a un fitto reticolato di relazioni familiari che coinvolgono i soci (inclusi gli amministratori) e rapporti commerciali pluriennali con KF Srl semplificata (raggiunta da interdittiva antimafia) e Paviservice s.r.l. (soggetti con rilevanze penali e fallimentari). Ha inoltre rilevato la mancata allegazione di un concreto percorso di bonifica (self-cleaning) e di misure organizzative idonee a prevenire condizionamenti illegali. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 34-bis d. leg.vo n. 159 del 2011
art. 34-bis, comma 6, d. leg.vo n. 159 del 2011
La Corte ha dato rilievo alla valutazione prefettizia ex art. 34-bis in ordine ai legami societari, familiari e ai rapporti commerciali; ha ritenuto che, in presenza di tali elementi e in assenza di un concreto piano di bonifica, il diniego all'ammissione al controllo giudiziario era giustificato.
Massime di principio
- I provvedimenti prefettizi di interdittiva antimafia possono essere integralmente richiamati dal giudice e conservano forte peso probatorio, specie se corredati da riscontri fattuali.
- Contestazioni generiche o meri rilievi formali senza prove nuove o analisi puntuale dei fatti sono difficilmente accolte in sede di impugnazione.
- La durata e la ripetitività dei rapporti commerciali (es. biennali o triennali) incidono significativamente nella valutazione del rischio di condizionamento, più della sola asserita episodicità.
- Per superare un diniego basato su legami familiari e commerciali è necessario documentare un piano di bonifica concreto (self-cleaning) con misure organizzative, procedurali e di controllo efficaci e dettagliate modalità di attuazione.
- La presenza di partner commerciali o soci con vicende interdittive, penali o fallimentari, anche se non di primo grado, può compromettere la valutazione complessiva di affidabilità e giustificare il diniego all'ammissione a misure di controllo giudiziario.
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