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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32853/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno 2005, recuperando a tassazione una sopravvenienza attiva di euro 220.000,00 e altri costi non giustificati, con rideterminazione della perdita d'esercizio e della maggiore IRAP dovuta. La società aveva impugnato solo il rilievo relativo alla sopravvenienza attiva, sostenendo che derivasse dalla rinuncia dei soci a un credito verso la società, maturato per effetto di un accollo di debiti di carburante verso fornitori compiuto dai soci per sostenere l'attività sociale in difficoltà, e che quindi non fosse tassabile ai sensi dell'art. 88, comma 4, TUIR, trattandosi di apporto patrimoniale. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio con motivazione molto sintetica, limitandosi a richiamare l'art. 88 TUIR e la giurisprudenza sulle rinunce dei soci ai crediti in funzione di patrimonializzazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello non avesse esaminato le specifiche censure sull'inverosimiglianza del pagamento in contanti di importi elevati e sulla mancanza di prova dei pagamenti e delle relative registrazioni contabili; con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 88, comma 4, TUIR, assumendo che la rinuncia del socio al credito, in assenza di prova e di corretta rilevazione contabile, dovesse essere qualificata come sopravvenienza attiva tassabile e non come versamento in conto capitale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha affermato che la motivazione della CTR era meramente apparente, perché il giudice di appello aveva richiamato in modo tautologico l'orientamento giurisprudenziale sulla rinuncia dei soci ai crediti senza confrontarsi con le specifiche doglianze dell'Ufficio né con la questione probatoria e contabile. Ha inoltre chiarito che, ai fini dell'art. 88, comma 4, TUIR, non rileva il mero accollo in sé, ma la rinuncia al credito maturato dal socio accollante in conseguenza dell'accollo e dell'avvenuto pagamento del debito sociale; occorre quindi verificare il tipo di accollo e la documentazione contabile dell'operazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 88, comma 4, TUIR

    ratione temporis vigente, ovvero quella antecedente alla riforma operata con il d.lgs. n. 147/2015

    la rinuncia del socio al credito non genera sopravvenienza attiva quando è operata in conto capitale e realizza una patrimonializzazione della società; tuttavia, la qualificazione dipende dall'effettiva esistenza del credito, dal pagamento dei debiti sociali e dalla corretta rilevazione contabile dell'operazione

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza è stata ricondotta alla denuncia di omessa considerazione delle censure di appello, valorizzandosi il vizio motivazionale della decisione che non si confronta con il thema devolutum

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro di deduzione del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro di deduzione della violazione e falsa applicazione dell'art. 88, comma 4, TUIR

  • d.lgs. n. 147/2015

    menzionato solo per indicare la modifica normativa sopravvenuta rispetto alla disciplina applicabile ratione temporis

  • OIC 28

    richiamato come principio contabile che ricomprende, tra gli apporti iscrivibili a riserva di capitale, anche le donazioni dei soci; per analogia, è evocato per l'inquadramento contabile dell'accollo/rinuncia

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando è solo graficamente esistente ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, soprattutto se non si confronta con le specifiche censure di appello.
  • La motivazione per relationem è valida solo se il giudice fa propria in modo autonomo e critico la decisione richiamata e rende chiare, univoche ed esaustive le ragioni della conferma.
  • Nel giudizio di appello, il giudice deve esplicitare le ragioni della decisione in relazione ai motivi di gravame e alle allegazioni difensive, non potendo limitarsi a formule assertive o tautologiche.
  • Ai fini fiscali, la rinuncia del socio a un credito verso la società non integra automaticamente una sopravvenienza attiva: occorre verificare se l'operazione realizzi un apporto in conto capitale o una liberazione del debito con finalità di patrimonializzazione.
  • La qualificazione della rinuncia del socio dipende dalla ricostruzione dell'operazione concreta, ivi compresi il tipo di accollo, l'effettivo pagamento dei debiti sociali e la relativa documentazione contabile.
  • Quando il credito del socio nasce dal pagamento di debiti sociali accollati, la rinuncia può assumere rilievo patrimoniale solo se il meccanismo negoziale e contabile è effettivamente dimostrato e correttamente registrato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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