Sentenza n. 3269/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4046/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto per l’anno scolastico 2024/2025 il diritto alla somma di euro 500,00 mediante assegnazione della Carta docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4046/2025, notificata e munita dell’attestazione del passaggio in giudicato. Ha chiesto l’ordine al Ministero di corrispondere euro 500,00, l’applicazione della penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti: essa era redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, recava la formula relativa al riconoscimento del diritto alla Carta docente, ma non indicava né il Tribunale amministrativo competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione. È stata inoltre esaminata la questione della mancata presenza del difensore della ricorrente in camera di consiglio e della conseguente necessità dell’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. L’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richiede una procura speciale idonea a individuare l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia. La procura esaminata, separata dal ricorso e genericamente riferita al diritto alla Carta docente, non conteneva elementi sufficienti a dimostrare la volontà della parte di conferire lo ius postulandi proprio per il giudizio di ottemperanza relativo alla specifica sentenza. Il Collegio ha escluso che l’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, relativo alla procura depositata telematicamente insieme all’atto cui si riferisce, elimini l’esigenza di una procura intrinsecamente specifica quando essa sia redatta su foglio separato e poi trasformata in copia informatica. Ha ritenuto inoltre che la procura non potesse considerarsi validamente apposta “in calce” al ricorso, poiché la mera allegazione telematica della copia informatica di una procura cartacea non garantisce né la consapevolezza della parte circa il contenuto dell’atto rappresentativo né la preesistenza o coevità della procura rispetto alla redazione del ricorso, richiesta dall’Adunanza plenaria n. 11/2025. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non sussistendo un’obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11/2025 aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti e non aveva innovato il quadro normativo. Il rilievo d’ufficio non ha richiesto l’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva implicitamente rinunciato a interloquire. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della sentenza del giudice ordinario da eseguire.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di chiedere la penalità di mora nell’ambito del giudizio di ottemperanza; la relativa richiesta non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della pronuncia dichiarativa di inammissibilità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L’avviso sulla questione rilevata d’ufficio è necessario quando essa emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore non presenzi alla camera di consiglio, poiché tale assenza integra rinuncia implicita al contraddittorio.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di “procura speciale”.
La procura deve individuare in modo specifico l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità davanti alla quale il ricorso è proposto e gli altri elementi utili a identificare la controversia.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce.
La disposizione adatta la procura al processo telematico e consente di considerarla apposta in calce ai fini formali, ma non esonera dalla specificità intrinseca della procura separata né dimostra, da sola, la consapevolezza della parte circa il contenuto dell’atto rappresentativo.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Sono richiamati per evidenziare la regola generale dell’obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rende applicabili, nei limiti della compatibilità, le disposizioni del codice di procedura civile; non consente di superare la previsione processuale che configura la procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione dei vizi della procura non è applicabile per sanare una procura speciale mancante o inidonea quando il requisito doveva sussistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
L’errore scusabile richiede un’obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è istituto eccezionale; non è configurabile quando esistevano orientamenti cui la parte poteva prudenzialmente conformarsi.
art. 83, comma 3, c.p.c.
È richiamato in relazione all’orientamento secondo cui la procura speciale allegata telematicamente può considerarsi apposta in calce; il TAR non ha condiviso tale estensione alla fattispecie esaminata.
art. 124 disp. att. c.p.c.
È richiamato quale disposizione in base alla quale era stata attestata la formazione del giudicato sulla sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve contenere elementi idonei a individuare specificamente la controversia, comprese, secondo il caso, l’autorità giudiziaria adita e l’atto o la sentenza oggetto dell’impugnazione o dell’ottemperanza; una formula generica riferita alla materia del giudizio non è sufficiente quando la procura è redatta su foglio separato dal ricorso.
- La possibilità, prevista dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, di depositare copia informatica di una procura redatta su foglio separato e di considerarla formalmente apposta in calce all’atto non elimina il requisito sostanziale della specialità della procura.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; la sola allegazione telematica di una copia di procura cartacea insieme al ricorso non dimostra necessariamente né la consapevolezza della parte circa il contenuto dell’atto rappresentativo né la preesistenza della procura.
- La carenza della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi del combinato disposto dell’art. 39 c.p.a. e dell’art. 182 c.p.c.
- L’errore scusabile non è concedibile per una procura generica quando, al momento della proposizione del ricorso, esistevano orientamenti interpretativi e la parte avrebbe potuto adottare, con ordinaria prudenza, la soluzione processuale più cautelativa.
- L’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d’ufficio non è necessario quando il difensore, pur ritualmente convocato, non presenzi all’udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione.
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