Cassazione Civile, Ordinanza n. 28781/2021 del 19/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L 27Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per imposte dirette, IRAP e IVA relative all 27anno d 27imposta 2003 nei confronti di una societ e0 che, secondo l 27Ufficio, aveva utilizzato ed emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti in relazione all 27acquisto e alla successiva rivendita di partite di aglio importate dall 27estero. L 27operazione era stata ricostruita come un meccanismo fraudolento con interposizione fittizia della societ e0 contribuente, qualificata come cartiera, con indebita deduzione dei costi e detrazione dell 27IVA. La CTR, in sede di rinvio, aveva tuttavia respinto l 27appello dell 27Agenzia, dando rilievo decisivo alla sentenza penale di assoluzione del socio accomandatario, ritenendo che non vi fossero operazioni inesistenti o frodi carosello e che gli obblighi IVA fossero stati assolti. Con il ricorso per cassazione l 27Agenzia ha dedotto, da un lato, la nullit e0 della sentenza per motivazione apparente e per violazione dell 27art. 36 d.lgs. n. 546/1992; dall 27altro, la violazione dell 27art. 654 c.p.p., dell 27art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e dell 27art. 39 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva recepito acriticamente le conclusioni del giudice penale senza verificare autonomamente gli elementi indiziari sulla fittiziet e0 delle operazioni e senza accertare la buona fede o l 27estraneit e0 della contribuente alla frode.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, nel contenzioso tributario, la sentenza penale irrevocabile non ha efficacia automatica di giudicato e costituisce soltanto un elemento di prova liberamente valutabile insieme agli altri elementi istruttori; il giudice tributario non pu f2 limitarsi a richiamare l 27assoluzione penale, ma deve motivare il proprio autonomo apprezzamento del materiale probatorio. Nel caso concreto, la CTR aveva aderito in modo acritico alla sentenza penale, pur in presenza di indizi ritenuti dall 27Ufficio idonei a dimostrare operazioni soggettivamente inesistenti, senza spiegare perch e9 quelle conclusioni dovessero valere anche in sede tributaria e senza verificare l 27assolvimento dell 27onere probatorio gravante sulle parti. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell 27Agenzia, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di nullit e0 della sentenza per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta violazione di legge
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la motivazione della sentenza tributaria deve essere effettiva e non solo apparente
art. 654 c.p.p.
la sentenza penale irrevocabile non spiega automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma evocata in tema di detraibilit e0 dell 27IVA
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma evocata in tema di accertamento delle imposte dirette
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario vigono limiti specifici di prova, ma sono ammissibili anche presunzioni semplici
art. 116 c.p.c.
il giudice tributario deve valutare autonomamente la prova e non recepire acriticamente le risultanze penali
art. 8, commi 1 e 3, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella l. 26 aprile 2012, n. 44
richiamato come ius superveniens retroattivo in tema di deducibilit e0 dei costi
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
evocato per i requisiti di effettivit e0, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilit e0 dei costi
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile di assoluzione o condanna non ha efficacia automatica di giudicato, ma costituisce un semplice elemento di prova liberamente valutabile insieme agli altri elementi acquisiti.
- Il giudice tributario non pu f2 limitarsi a recepire acriticamente l 27esito del giudizio penale: deve svolgere un autonomo apprezzamento del quadro probatorio e motivare perch e9, nel caso concreto, le conclusioni del giudice penale siano rilevanti anche ai fini fiscali.
- In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, l 27Amministrazione deve offrire elementi indiziari sulla fittiziet e0 del fornitore/cartiera e sulla consapevolezza del contribuente della frode; il contribuente deve provare la propria buona fede e l 27adozione della massima diligenza esigibile.
- La regolarit e0 formale della contabilit e0, dei pagamenti o l 27assenza di vantaggi economici nella rivendita non bastano, da soli, a dimostrare l 27estraneit e0 del contribuente alla frode.
- La circostanza che la societ e0 fittiziamente interposta abbia assolto gli obblighi IVA non e8 di per s e9 decisiva per escludere la detraibilit e0 dell 27IVA o la deducibilit e0 dei costi, dovendosi sempre verificare la reale struttura dell 27operazione e l 27onere probatorio delle parti.
- I costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere deducibili nei limiti indicati dallo ius superveniens, purch e9 non siano costi direttamente utilizzati per commettere il reato e rispettino i requisiti civilistico-fiscali di effettivit e0 e inerenza.
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