Cassazione Penale, Sentenza n. 13368/2026 del 13/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che ha confermato la custodia cautelare in carcere a carico di Luigi Guglielmi, indagato per concorso in omicidio aggravato dall'agevolazione mafiosa (artt. 110, 112, 575, 577, 416‑bis.1 c.p.) e reati connessi (porto di armi, ricettazione). Il ricorrente ha dedotto: 1) manifesta illogicità e mera apparenza della motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari, invocando il "tempo silente" (lunga detenzione e periodo in casa di lavoro/libertà vigilata senza comportamenti delittuosi) e la sua buona condotta; ha inoltre sostenuto che non sia stata adeguatamente valutata l'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; 2) perdita di efficacia dell'ordinanza per tardivo deposito della motivazione ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso in entrambi i motivi. Ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui opera la presunzione relativa di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p., la quale può essere vinta solo con elementi concreti idonei a dimostrare l'insussistenza o l'attenuazione delle esigenze cautelari. Ha ritenuto che il "tempo silente" e la condotta detentiva positiva addotte dal ricorrente non siano, di per sé, sufficienti a superare la presunzione, soprattutto alla luce della gravità del reato contestato, dell'aggravante mafiosa e del ruolo di vertice del ricorrente nel clan (con precedenti condanne e procedimenti pendenti). Ha motivatamente escluso l'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, perché non impedirebbero comunicazioni idonee a impartire disposizioni criminose, e ha dichiarato legittimo il termine di deposito della motivazione (dispositivo depositato il 10/07/2025; motivazione depositata entro il termine stabilito). Il ricorrente è condannato alle spese; la decisione non comporta rimessione in libertà e viene data comunicazione all'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1‑ter.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato; usato per contestare la partecipazione di più soggetti alla commissione dell'omicidio.
art. 112 cod. pen.
Responsabilità per favoreggiamento o concorso; citato nell'ambito della ricostruzione delle condotte concorrenti.
art. 575 cod. pen.
Omicidio volontario; norma del reato principale contestato.
art. 577 cod. pen.
Pene per l'omicidio in circostanze aggravanti; rilevante per la valutazione della gravità del reato.
art. 416‑bis.1 cod. pen.
Aggravante legata all'agevolazione di associazione mafiosa; presupposto per applicare la presunzione di pericolosità più stringente e per la valutazione della pervicacia criminale.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti di cui all'art. 416‑bis.1 e simili: la custodia cautelare detentiva può essere mantenuta salvo che non siano acquisiti elementi capaci di vincere tale presunzione.
art. 275‑bis cod. proc. pen.
art. 275‑bis cod. proc. pen.
Disciplina degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; richiede motivazione specifica sul perché tale misura sarebbe inadeguata rispetto alla custodia in carcere.
art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine per il deposito della motivazione dell'ordinanza che definisce il procedimento di riesame; la violazione può determinare la perdita di efficacia dell'ordinanza se il termine non è rispettato.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Obbligo di trasmissione dell'atto al direttore dell'istituto penitenziario in caso di decisione che mantiene la custodia cautelare, per gli adempimenti relativi alla detenzione.
Massime di principio
- La presunzione relativa ex art. 275, comma 3, c.p.p. è un presupposto forte nei delitti con connotazione mafiosa: non basta il mero "tempo silente" per superarla; è necessario produrre elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza o l'attenuazione delle esigenze cautelari.
- Il "tempo silente" (lunga detenzione senza ulteriori reati e condotta positiva) è un elemento valutabile ma non automatico: va combinato con altri indici (ruolo nell'organizzazione, precedenti, procedimenti pendenti, modalità del reato) per dimostrare il venir meno della pericolosità.
- La buona condotta in carcere e la partecipazione a percorsi rieducativi sono fattori positivi rilevanti ma, da soli, possono non essere sufficienti a escludere l'attualità del pericolo se persistono segnali di collegamento con l'associazione mafiosa.
- Il giudice deve sempre motivare l'inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico quando opera la presunzione di pericolosità; la motivazione è valida se mostra concretamente che la misura non impedirebbe comunicazioni o disposizioni criminose verso terzi.
- Il termine per il deposito della motivazione dell'ordinanza di riesame decorre dalla pubblicazione del dispositivo (e non necessariamente dalla data dell'udienza), e la mancata osservanza può comportare la perdita di efficacia solo se sussistono i presupposti fattuali previsti dalla norma.
- Nelle ipotesi con aggravante mafiosa, la valutazione cautelare è più rigorosa: il giudice deve bilanciare elementi positivi del detenuto con la specifica pericolosità connessa all'appartenenza e al ruolo nel sodalizio.
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