Ordinanza n. 260/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 401/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha rigettato la richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
In primo grado il dipendente della Polizia di Stato ha impugnato il diniego dell'assegnazione temporanea presso una sede di Palermo, chiedendo cautelarmente la sospensione dell'atto e l'ordine di assegnazione temporanea oppure, in subordine, la sospensione ai fini del riesame. Il TAR Emilia-Romagna ha respinto la domanda cautelare. In appello sono state riproposte le medesime richieste. Le censure hanno evidenziato il difetto di motivazione del diniego, con riguardo alla specifica funzione svolta dall'interessato, alla sua effettiva insostituibilità, all'esiguo numero di giorni di servizio prestati presso la Questura di Forlì-Cesena e alle condizioni di organico dell'Ufficio immigrazione della medesima Questura. È stato inoltre dedotto il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla situazione familiare, dalla distanza tra sede di servizio e residenza del nucleo familiare e dalla difficoltà dei collegamenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR. Ha ritenuto sussistente un adeguato fumus boni iuris, ravvisando l'apparente fondatezza delle censure relative al difetto di motivazione del diniego, in particolare per la mancata adeguata considerazione dell'effettiva insostituibilità del dipendente e della situazione dell'organico dell'ufficio di appartenenza. Ha riconosciuto anche il periculum in mora, considerando la situazione familiare dell'appellante, la distanza tra sede di servizio e residenza del nucleo familiare e la difficoltà dei collegamenti. La tutela cautelare è stata limitata all'ordine rivolto all'Amministrazione di riesaminare la posizione dell'interessato, senza disporre direttamente l'assegnazione temporanea. È stata ordinata la sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al TAR ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Disciplina l'assegnazione temporanea del dipendente pubblico presso una sede vicina al luogo di residenza della famiglia; la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame del diniego.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio
Per il personale delle Forze di polizia, il diniego dell'applicazione temporanea prevista dall'art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 151/2001 è ammesso soltanto se fondato su motivate esigenze organiche o di servizio.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, insieme alla misura cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
art. 62 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Per il personale delle Forze di polizia, il diniego dell'assegnazione temporanea prevista dall'art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 151/2001 deve essere sorretto da una motivazione specifica riferita a concrete e attuali esigenze organiche o di servizio.
- La motivazione del diniego deve consentire di verificare, con riguardo alle funzioni concretamente svolte dal dipendente, l'effettiva insostituibilità dello stesso e l'incidenza dell'eventuale assegnazione temporanea sull'organico dell'ufficio di appartenenza.
- In sede cautelare, il difetto di motivazione del diniego può integrare un adeguato fumus boni iuris quando l'atto non chiarisca la rilevanza delle mansioni del dipendente e delle condizioni dell'organico dell'ufficio.
- La situazione familiare, la distanza tra sede di servizio e residenza del nucleo familiare e la particolare difficoltà dei collegamenti possono integrare un danno grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare.
- Quando il vizio riscontrato riguarda l'insufficiente motivazione del diniego, la tutela cautelare può essere adeguatamente assicurata mediante l'ordine di riesame, senza sostituire il giudizio dell'amministrazione con un'immediata assegnazione del dipendente.
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