Cassazione Civile, Ordinanza n. 26401/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni emesso per insufficiente versamento del contributo unificato dovuto in relazione a un precedente giudizio tributario. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR aveva confermato l'annullamento, ritenendo che, in caso di impugnazione congiunta di più atti (in particolare preavviso di fermo o iscrizione ipotecaria e relative cartelle), il contributo unificato dovesse essere calcolato avendo riguardo a un solo atto. Il Ministero ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il contributo unificato va commisurato a ciascun atto impugnato e non a uno solo, quando il ricorso cumuli più impugnazioni.
La decisione
La Corte ha respinto preliminarmente l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione, ritenendo tempestiva la notifica effettuata nell'ultimo giorno utile del termine, calcolato tenendo conto della sospensione feriale e della proroga al primo giorno non festivo successivo. Nel merito ha ritenuto fondato l'unico motivo del Ministero: nel processo tributario il valore della lite coincide con il valore del tributo contenuto nell'atto impugnato e, in caso di ricorso cumulativo, il contributo unificato deve essere determinato con riferimento ai singoli atti oggetto di impugnazione. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Il controricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
nel processo tributario il contributo unificato va determinato in relazione al valore della lite; la Corte ne ribadisce l'applicazione ai fini del calcolo dovuto per ogni atto impugnato
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
il valore della controversia tributaria è collegato al tributo oggetto dell'atto impugnato, e non alla domanda come nel giudizio civile
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
il valore della lite, ai fini del contributo unificato, va riferito ai singoli atti impugnati e al solo tributo, al netto di interessi e sanzioni
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di norme di diritto
L. n. 742 del 1969
richiamata implicitamente per la sospensione feriale dei termini processuali
L. n. 114 del 2014
menzionata come chiarimento normativo intervenuto successivamente sul criterio di determinazione del contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario, il valore della lite ai fini del contributo unificato è determinato dal tributo contenuto nell'atto impugnato, al netto di interessi e sanzioni, e non dal valore complessivo della domanda come nel processo civile.
- In caso di ricorso cumulativo che impugni più atti distinti, il contributo unificato deve essere calcolato con riferimento a ciascun atto impugnato, secondo il valore proprio di ciascuna pretesa tributaria.
- La verifica della tempestività del ricorso per cassazione va compiuta sommando al termine ordinario la sospensione feriale e applicando la proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cada in giorno festivo.
- Quando la questione è solo di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
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