Sentenza n. 12825/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del Decreto del Ministro dell’Interno del 12/10/2022 e notificato in data 8 marzo 2024 di rigetto dell’istanza di concessione di cittadinanza italiana, reso all’esito del procedimento n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza valorizzando una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, per i reati di porto abusivo di armi e lesioni personali, non dichiarata nella domanda di cittadinanza, nonché segnalazioni relative a un fratello convivente per danneggiamento aggravato e furto aggravato. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, per carenza motivazionale, ed eccesso di potere, sostenendo che il precedente penale fosse risalente, isolato e non automaticamente ostativo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 91/1992, che l'Amministrazione non avesse adeguatamente considerato la sua personalità, il suo effettivo inserimento sociale e l'assenza di pericolosità, e che le segnalazioni a carico del fratello non fossero ostative, anche perché al fratello e alla madre era stata concessa la cittadinanza. In memoria il ricorrente ha inoltre dedotto la mancanza di dolo e l'incomprensione del modulo quanto all'omessa dichiarazione della condanna.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il diniego adeguatamente motivato e fondato su autonome ragioni giustificative. In particolare, la condanna per porto d'armi e lesioni personali, commessa nel decennio antecedente la domanda, poteva essere valutata quale elemento sintomatico della personalità dell'aspirante cittadino e della sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento, anche se non rientrante tra le condanne automaticamente ostative previste dall'art. 6 della legge n. 91/1992. La concessione della cittadinanza comporta l'esercizio di un potere altamente discrezionale e una valutazione prognostica sull'affidabilità del richiedente e sulla sua piena adesione ai valori costituzionali; nel periodo di osservazione decennale devono essere maturati e conservati requisiti di irreprensibilità della condotta. Il Collegio ha inoltre ritenuto rilevante e autonomamente idonea a giustificare il diniego l'omessa dichiarazione della condanna, poiché il modulo richiedeva espressamente di dichiarare anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione non veritiera rileva oggettivamente nei procedimenti a istanza di parte, indipendentemente dall'accertamento del dolo o dalla configurabilità del reato di falso, e comporta la reiezione della domanda. Le segnalazioni relative al fratello convivente non sono state ritenute decisive, poiché il provvedimento era plurimotivato e la legittimità di una sola ragione autonoma era sufficiente a sorreggerlo. L'inserimento lavorativo e sociale del ricorrente è stato considerato un requisito ordinario e meramente preliminare, non integrante di per sé un merito speciale idoneo a superare gli elementi negativi. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza italiana per residenza richiede una valutazione non solo quantitativa della durata della residenza, ma anche qualitativa della condotta mantenuta nel periodo di osservazione decennale.
art. 6 l. 91/1992
L'assenza di una causa automaticamente ostativa non impedisce all'Amministrazione di valutare il precedente penale nell'esercizio della discrezionalità propria del procedimento di concessione della cittadinanza.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato quando espone le autonome ragioni, relative alla condotta penale e alla dichiarazione non veritiera, poste a fondamento della decisione.
art. 444 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce una condanna rilevante ai fini della valutazione amministrativa della meritevolezza del richiedente.
art. 445 c.p.p.
Gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti rilevano nel procedimento di cittadinanza secondo quanto valorizzato dall'Amministrazione e dal giudice.
art. 75 d.P.R. 445/2000
Nei procedimenti a istanza di parte, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva rileva oggettivamente e può comportare il rigetto della domanda, indipendentemente dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dichiarante.
art. 76 d.P.R. 445/2000
L'omessa dichiarazione della condanna è stata qualificata dall'Amministrazione come dichiarazione mendace, ferma la rilevanza amministrativa oggettiva della non veridicità ai sensi dell'art. 75.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
L'inserimento sociale e il rispetto delle condizioni richieste per il soggiorno costituiscono requisiti ordinari per l'ingresso e la permanenza dello straniero, non speciali meriti sufficienti a fondare la concessione della cittadinanza.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Le condizioni necessarie per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno rappresentano il livello minimo di integrazione richiesto, distinto dalla più ampia valutazione di meritevolezza propria della naturalizzazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza, l'assenza di una condanna automaticamente ostativa ai sensi della legge n. 91/1992 non esclude che la condotta penalmente rilevante sia valutata discrezionalmente quale elemento sintomatico della personalità, dell'affidabilità e dell'adesione ai valori dell'ordinamento.
- Il periodo decennale antecedente la domanda di cittadinanza costituisce un periodo di osservazione qualitativa nel quale il richiedente deve dimostrare e conservare una condotta senza mende; una condotta penalmente rilevante commessa in tale arco temporale può giustificare il diniego anche se risalente e isolata.
- L'omessa dichiarazione, nella domanda di cittadinanza, di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti richiesta espressamente dal modulo integra una dichiarazione non veritiera rilevante oggettivamente ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, indipendentemente dall'accertamento del dolo o del reato di falso, e può comportare il rigetto della domanda.
- Il diniego di cittadinanza è legittimamente sorretto anche da una sola autonoma ragione giustificativa, quando il provvedimento abbia struttura plurimotivata; l'eventuale illegittimità o insufficienza di una motivazione concorrente non determina l'annullamento se resta valida un'altra ragione decisiva.
- L'inserimento lavorativo, sociale ed economico dello straniero regolarmente soggiornante costituisce, di regola, un presupposto ordinario e minimo per la presentazione della domanda di cittadinanza, non un merito speciale idoneo, da solo, a neutralizzare elementi negativi relativi alla condotta o all'affidabilità del richiedente.
- La valutazione amministrativa sulla concessione della cittadinanza, in ragione degli effetti dell'acquisto dello status civitatis sul rapporto tra individuo, Stato e comunità, può includere un giudizio prognostico particolarmente prudente sull'assenza di dubbi circa la futura adesione del richiedente ai valori costituzionali e la sua affidabilità.
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