Ordinanza n. 1993/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. 1636/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia n. 1636/2026, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concessionaria)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'esecutività della pronuncia. Le censure d'appello riguardano, tra l'altro, la portata della concessione demaniale n. 1833/ADB, valida dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2031, sulla quale l'appellante fonda l'affermazione della disponibilità di un punto d'ormeggio. Dal testo dell'ordinanza non risultano ulteriori motivi specificamente articolati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. Ha ritenuto che, allo stato, le censure dell'appellante non apparissero prima facie manifestamente infondate e che fosse necessario un approfondimento istruttorio proprio della fase di merito, in particolare sulla portata della concessione demaniale n. 1833/ADB e sulla conseguente disponibilità di un punto d'ormeggio. L'udienza pubblica di merito è stata confermata per il 17 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza e sospeso l'esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando le censure dell'appellante non risultino prima facie manifestamente infondate e la loro valutazione richieda un approfondimento istruttorio riservato alla fase di merito.
- La portata e gli effetti di una concessione demaniale possono costituire una questione decisiva ai fini della tutela cautelare quando il ricorrente vi fondi la disponibilità di un punto d'ormeggio o di altra utilità demaniale.
- L'accoglimento della domanda cautelare non definisce il merito della controversia: la causa deve essere esaminata all'udienza pubblica fissata dal giudice, con sospensione interinale dell'esecutività della sentenza impugnata.
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