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Sentenza

Sentenza n. 2138/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00466/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per l'ottemperanza dell'ordinanza civile che imponeva al Comune l'esecuzione di opere per eliminare infiltrazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli originari ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza dell'ordinanza del Tribunale di Teramo, emessa ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e non impugnata nei termini, che aveva condannato il Comune all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare un fenomeno infiltrativo nella proprietà privata. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo applicabile la sospensione delle procedure esecutive prevista dalla disciplina del riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali anche alle obbligazioni di facere, quando la loro esecuzione comporti esborsi di denaro. In appello è stata dedotta l'erroneità di tale ricostruzione, sostenendo che la sospensione riguarderebbe soltanto i titoli esecutivi aventi a oggetto somme certe, liquide ed esigibili e non le condanne a un facere, eseguibili anche mediante personale e mezzi interni del Comune. Gli appellanti hanno inoltre sostenuto che spettasse al Comune dimostrare l'impossibilità di eseguire direttamente i lavori e che il precedente contratto di appalto fosse presumibilmente esaurito. Il Comune ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando anche che la mancata esecuzione sarebbe dipesa dalla mancata messa in sicurezza dei solai da parte degli interessati e dalla richiesta di opere ulteriori rispetto a quelle ordinate.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che la procedura liquidatoria e la sospensione delle azioni esecutive relative alla situazione finanziaria dell'ente locale comprendano, tendenzialmente, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti anteriori alla dichiarazione di dissesto o all'avvio della procedura rilevante, senza distinzione fondata sulla natura della prestazione dovuta. Poiché il fenomeno infiltrativo, dal quale deriva l'obbligazione del Comune accertata giudizialmente, era anteriore alla dichiarazione di dissesto, l'obbligazione ricade nella procedura liquidatoria. Anche un'obbligazione di facere è soggetta a tale regime quando la sua esecuzione comporti spese, sia mediante il ricorso a risorse interne sia mediante la stipulazione di un appalto. Nel caso concreto, la precedente stipulazione di un contratto di appalto per la realizzazione delle opere dimostrava inoltre l'impossibilità di procedere direttamente con il personale e i mezzi comunali. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000

    prevede la sospensione di tutte le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano

    La sospensione riguarda tutte le procedure esecutive nei confronti dell'ente, senza distinzione testuale in base all'oggetto dell'obbligazione o alla natura della posta passiva; può quindi incidere anche sull'esecuzione di obblighi di facere generatori di spesa.

  • art. 243-quater, commi 1 e 3, d.lgs. 267/2000

    La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e la relativa procedura liquidatoria ricomprendono tendenzialmente tutte le obbligazioni dell'ente derivanti da fatti o atti anteriori, senza distinzione collegata alla prestazione dovuta.

  • art. 702-bis c.p.c.

    L'ordinanza civile non impugnata nei termini costituisce il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda di ottemperanza.

Massime di principio

  • La sospensione delle procedure esecutive prevista per gli enti locali sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale opera senza distinzione in relazione all'oggetto del debito o alla natura della prestazione dovuta, comprendendo anche l'esecuzione di obblighi di facere.
  • Un'obbligazione di facere imposta a un ente locale rientra nella procedura liquidatoria quando la sua esecuzione comporti esborsi di denaro, sia che l'ente debba ricorrere a risorse interne sia che debba affidare i lavori a terzi mediante appalto.
  • Ai fini dell'applicazione della procedura liquidatoria, è sufficiente che il fatto o l'atto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di dissesto o all'avvio della procedura finanziaria rilevante, anche se l'obbligazione è stata accertata o liquidata giudizialmente in epoca successiva.
  • La stipulazione da parte dell'ente di un contratto di appalto per l'esecuzione delle opere costituisce elemento idoneo a dimostrare che l'obbligo di facere non può essere adempiuto direttamente mediante il solo personale e i mezzi propri dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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