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Sentenza

Sentenza n. 6629/2026 - Roma, Sezione 2Q

per il risarcimento dei danni, previa ingiunzione di pagamento di una somma provvisoria, arrecati all'odierna Ricorrente dal rilascio del permesso di costruire n. 32 del 2014 - istanza prot. 73347 del 17 ottobre 2013 - adottato dalla Città di Fiumicino - Provincia di Roma, Area Pianificazione del Territorio ed Edilizia, con il quale autorizzava Società Immobiliare Focene Tre a r.l. all'esecuzione di: “demolizione di n. 3 edifici regolarizzati con concessione edilizia n. 359/s/2011 e realizzazione, ai sensi dell'art. 4 L.R. 21/09 e ss.mm.ii., di un edificio residenziale plurifamiliare sviluppato su un piano terra con 20 garage un piano primo con dieci unità residenziali, un piano secondo con n. 10 unità residenziali e un piano sottotetto adibito a soffitta, su un terreno distinto in catasto al foglio 728, particelle 25-70-360 sito in località Focene, viale di Focene n. 380 – 382 (come da tipi allegati esclusa ogni altra opera)”, poi annullato definitivamente dalla Sezione IV del Consiglio di Stato con Sentenza n. 3941/2024 del 30.04.2024;

Giustizia amministrativa202410909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: domanda di risarcimento dei danni derivanti dal rilascio del permesso di costruire n. 32/2014, successivamente annullato in parte per violazione delle distanze legali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Fiumicino al risarcimento, ai sensi dell’art. 2043 c.c., dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dal rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di una palazzina plurifamiliare sul lotto confinante. Il titolo edilizio era stato annullato dal giudice amministrativo per violazione della distanza minima di dieci metri prevista dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, limitatamente ad alcuni elementi architettonici: balconi aggettanti, pilastri e muri laterali della scala A; il fabbricato, considerato nel suo complessivo ingombro e nella sua altezza, era invece risultato conforme. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del titolo, la colpa o il dolo dell’amministrazione, per non avere rilevato il vizio già nella fase istruttoria e per avere proposto un appello ritenuto pretestuoso, nonché il nesso causale tra l’edificazione e vari pregiudizi: deprezzamento dell’immobile, perdita o riduzione dell’efficienza dell’impianto solare, maggiori consumi energetici, costi manutentivi, danno alla privacy e al godimento della proprietà. Ha quantificato il danno complessivo in euro 698.688,00, chiedendo anche una provvisionale di euro 100.000. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, il difetto originario di procura speciale, il difetto di legittimazione passiva e di giurisdizione sulla pretesa relativa alla riservatezza, nonché l’assenza di colpa, nesso causale e prova dei danni. Ha inoltre rappresentato che, nelle more, erano stati rilasciati atti edilizi postumi e che alcune opere erano state demolite o sarebbero state oggetto di demolizione.

La decisione

Il TAR ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di procura speciale. L’originaria procura era stata ritenuta generica nell’ordinanza cautelare, ma il vizio era stato regolarizzato mediante il deposito, nel termine assegnato, di una nuova procura contenente l’indicazione del giudice, delle parti e della tipologia di giudizio. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha riconosciuto il dato oggettivo dell’illegittimità del permesso di costruire, già definitivamente accertata nel precedente giudizio, ma ha escluso l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa. La complessità degli accertamenti tecnici necessari per determinare la distanza rilevante, l’intervento della verificazione in entrambi i gradi di giudizio e l’incertezza interpretativa della disciplina comunale sui balconi e sugli elementi aggettanti escludevano che la violazione fosse manifesta e chiaramente riconoscibile al momento del rilascio del titolo. È stata inoltre esclusa la prospettazione di un comportamento doloso nell’appello del Comune, anche perché l’appello era stato parzialmente accolto con riguardo all’altezza dell’edificio. Il TAR ha poi ritenuto non provati il nesso causale e il danno-conseguenza. Il giudicato precedente aveva accertato la violazione solo per specifiche porzioni del fabbricato e non aveva dichiarato illegittima l’edificazione dell’intera palazzina; pertanto, la ricorrente non poteva imputare automaticamente all’illegittimità del titolo tutti i pregiudizi derivanti dalla presenza, dall’altezza e dall’ingombro complessivo dell’edificio. La perizia di parte e le fatture non dimostravano in modo concreto che i soli elementi illegittimi avessero causato il deprezzamento indicato, l’inutilizzabilità dell’impianto solare, i maggiori consumi, i fenomeni di umidità, i costi manutentivi o la lesione della privacy. Le spese legali sostenute nel precedente giudizio, inoltre, erano già state oggetto di liquidazione giudiziale e non costituivano una voce di danno autonomamente risarcibile. La domanda risarcitoria è stata quindi respinta; le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione richiede, oltre all’illegittimità dell’attività amministrativa, la prova dell’elemento soggettivo, del nesso causale e del danno-conseguenza.

  • art. 2697 c.c.

    Il danneggiato deve provare i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità, nonché l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito.

  • art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti

    La disposizione è stata applicata per accertare la violazione delle distanze, limitatamente agli elementi architettonici che, secondo il giudicato, dovevano essere computati nel calcolo.

  • art. 9.4, comma 10, N.T.A. del P.R.G. del Comune di Fiumicino

    non si considerano ai fini del distacco gli elementi sporgenti quali balconi, scale esterne e pensiline con aggetti inferiori a mt 1,20

    La disposizione locale ha dato luogo a un’incertezza interpretativa sulla computabilità dei balconi aggettanti, rilevante per escludere la colpa dell’amministrazione.

  • art. 38 d.P.R. n. 380/2001

    È stato richiamato quale base del permesso di costruire postumo rilasciato nelle more per emendare il progetto dai vizi accertati.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Richiamato, tramite l’art. 39 c.p.a., quale fondamento della possibilità di rinnovare o regolarizzare la procura processuale viziata.

  • art. 39 c.p.a.

    Consente il richiamo delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui l’art. 182, comma 2, c.p.c., in materia di regolarizzazione della procura.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato con riferimento alla memoria depositata dal Comune prima dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • L’illegittimità di un provvedimento amministrativo, anche quando sia stata accertata con sentenza, non basta a fondare la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione: il danneggiato deve provare anche il dolo o la colpa dell’amministrazione, il nesso causale e il danno-conseguenza.
  • La colpa dell’amministrazione può essere esclusa quando la violazione accertata non era manifesta al momento dell’adozione dell’atto, la fattispecie richiedeva complessi accertamenti tecnici o il quadro normativo era oggetto di interpretazioni non univoche, anche se il provvedimento è stato successivamente annullato.
  • L’efficacia del giudicato di annullamento di un titolo edilizio delimita il danno risarcibile ai soli vizi e alle sole parti dell’intervento concretamente accertati come illegittimi; non consente di imputare all’amministrazione i pregiudizi derivanti dall’intero edificio quando il giudicato abbia riguardato soltanto specifici elementi costruttivi.
  • Nel giudizio risarcitorio grava sul privato l’onere di dimostrare, con elementi concreti e coerenti, che ciascuna voce di danno sia causalmente riconducibile allo specifico vizio dell’azione amministrativa; una perizia di parte o fatture generiche non sono sufficienti se non dimostrano tale collegamento.
  • Le spese legali sostenute in un precedente giudizio, quando siano state oggetto di liquidazione giudiziale, non costituiscono una voce autonoma di danno risarcibile nell’ambito di una successiva azione contro la pubblica amministrazione.
  • La procura processuale originariamente generica può essere regolarizzata mediante rinnovazione nel termine assegnato dal giudice; una volta validamente rinnovata, il vizio non determina l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimento
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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