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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35058/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, c.p. Secondo la Corte, il motivo riproponeva una doglianza già dedotta in appello e già respinta con argomentazioni corrette. La vicenda concreta riguarda una condanna per una fattispecie di ricettazione attenuata, nella quale era già stata riconosciuta l'ipotesi speciale di cui all'art. 648, comma quarto, c.p.; il ricorrente sosteneva che dovesse applicarsi anche l'attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, c.p. non sia compatibile con l'ipotesi attenuata speciale di cui all'art. 648, comma quarto, c.p., quando la speciale tenuità del danno sia già stata valorizzata per ricondurre il fatto alla fattispecie attenuata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, comma primo, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta quando il medesimo elemento di favore sia già stato utilizzato per applicare una fattispecie speciale attenuata, poiché non è consentita una duplicazione della valutazione favorevole del medesimo dato.

  • art. 648, comma quarto, c.p.

    L'ipotesi speciale attenuata di ricettazione assorbe la valutazione della speciale tenuità del danno patrimoniale quando tale dato sia stato già considerato per ricondurre il fatto alla previsione attenuata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è cumulabile con una fattispecie speciale attenuata che già presupponga e valorizzi la modestia del pregiudizio economico.
  • Il medesimo elemento favorevole al reo non può essere considerato due volte ai fini del trattamento sanzionatorio o della qualificazione giuridica del fatto.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una censura già esaminata e disattesa in appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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