Cassazione Penale, Sentenza n. 49703/2022 del 30/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva vizio di violazione di legge: la condanna per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale per l'inosservanza del dovere di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi" sarebbe insussistente, atteso il principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 40076/2017) e dalla Corte costituzionale (sent. n. 25/2019) secondo cui l'inosservanza di prescrizioni generiche non integra il reato previsto dall'art. 75, comma 2, D.Lgs. n.159/2011; perciò si chiedeva la pronuncia di insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, pur condividendo i principi di diritto citati (Sezioni Unite 40076/2017 e Corte costituzionale 25/2019), nel caso concreto la violazione contestata non riguardava prescrizioni generiche ma il divieto specifico di permanenza nel Comune di Albignasego; pertanto il principio invocato non trovava applicazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Va ricordato che la sentenza d'appello aveva confermato la condanna originaria (Tribunale di Verona, 29/03/2013) per furto e per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, con pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione e multa di euro 600,00
Norme richiamate
art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011
prevedeva la sanzione penale per la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno
La disciplina è stata interpretata in modo restrittivo: la sola inosservanza di prescrizioni generiche quali "vivere onestamente" o "rispettare le leggi" non integra il reato; rilevano invece le prescrizioni specifiche come il divieto di permanenza in un determinato Comune
Sentenza Sezioni Unite Corte di cassazione n. 40076 del 27/04/2017
l'inosservanza delle prescrizioni generiche di vivere onestamente e di rispettare le leggi, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011; il contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche
Stabilisce il principio secondo cui solo la violazione di prescrizioni specifiche può costituire reato ai sensi dell'art. 75, comma 2
Sentenza Corte costituzionale n. 25 del 2019
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art. 75, comma 2, che prevedeva quale delitto l'inosservanza delle prescrizioni generiche di vivere onestamente e di rispettare le leggi
Conferma che le prescrizioni generiche non possono fondare una fattispecie penale; quelle prescrittive possono tuttavia rilevare per l'aggravamento della misura di prevenzione
art. 129 cod. proc. pen.
norma richiamata dal ricorrente per chiedere la pronuncia di insussistenza del fatto
Prevede la dichiarazione di insussistenza del fatto quando risulti che il fatto non sussiste; la Corte ha ritenuto che tale pronuncia non fosse applicabile perché il fatto contestato era la violazione di un obbligo specifico (divieto di permanenza nel Comune) e non una prescrizione generica
Massime di principio
- Distinguere sempre tra prescrizioni generiche (es. "vivere onestamente", "rispettare le leggi") e prescrizioni specifiche (es. obbligo o divieto di soggiorno in un Comune): solo la violazione di prescrizioni specifiche può integrare il reato previsto dall'art. 75, comma 2, D.Lgs. n.159/2011, mentre le prescrizioni generiche non sono più penalmente sanzionate
- Se la contestazione riguarda il mancato rispetto di un divieto o obbligo concreto e delimitato (es. allontanamento senza autorizzazione dal Comune previsto dalla misura), la condotta può essere ritenuta rilevante penalmente; se invece riguarda inosservanze generiche, va valutata l'eventuale illegittimità costituzionale o l'inapplicabilità del reato
- In fase di impugnazione è necessario documentare con precisione la natura della prescrizione violata: per ottenere una pronuncia di insussistenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. bisogna dimostrare che l'atto contestato rientra nella categoria delle prescrizioni generiche ormai escluse dalla punibilità
- La strategia difensiva utile in casi analoghi è dunque verificare e provare la specificità o genericità della prescrizione impugnata, e fondare il ricorso su precedenti giurisprudenziali consolidati (Sezioni Unite, Corte costituzionale) quando la violazione riguarda obblighi generici
- In caso di violazione accertata di prescrizioni specifiche, il rischio di conferma della condanna è elevato e possono essere disposte condanne alle spese e somme a carico del ricorrente in caso di ricorso infondato o inammissibile
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