Cassazione Civile, Ordinanza n. 27955/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata alla controricorrente e, in assenza di accettazione della rinuncia, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, come liquidate nel dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto il pagamento di una somma a titolo di canone enfiteutico, aggiornato all’attualità, gravante su alcuni terreni siti in agro di un comune pugliese. La destinataria del decreto proponeva opposizione, ma il giudice di pace rigettava l’opposizione e confermava il decreto. In appello, il tribunale riformava la decisione e condannava l’appellante al pagamento di una somma inferiore. Avverso tale sentenza i titolari del credito proponevano ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo, ma nel corso del giudizio di legittimità depositavano atto di rinuncia al ricorso notificato alla controparte.
Norme richiamate
regole sulla rinuncia al ricorso per cassazione
La rinuncia notificata alla controparte determina l’estinzione del giudizio di legittimità; in mancanza di accettazione della rinuncia, resta ferma la condanna della parte ricorrente alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata alla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la rinuncia al ricorso non sia accettata dalla controparte, il giudice può comunque dichiarare estinto il giudizio e porre le spese a carico del ricorrente.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, non viene esaminato il merito dei motivi di ricorso.
Come è indicizzato
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