Sentenza n. 235/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1482/2022, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia n. 1482/2022 e, in primo grado, nota della Soprintendenza di diniego all’ampliamento del fronte di cava e alla revoca parziale del vincolo archeologico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione culturale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza con cui il TAR aveva respinto il ricorso contro la nota della Soprintendenza del 4 settembre 2018, recante parere negativo sull’ampliamento del fronte di cava e sulla revoca parziale del vincolo archeologico diretto e indiretto apposto nel 1980. In appello sono stati riproposti, nei limiti indicati dal Collegio, i motivi relativi: alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale e all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, sostenendo che la società avrebbe potuto produrre gli esiti di indagini tecniche svolte nel 2017; al difetto di motivazione, per non avere l’Amministrazione adeguatamente considerato tali indagini e per essersi basata su accertamenti risalenti; all’erroneità dei presupposti del vincolo, deducendo l’inesistenza di beni archeologici nell’area sottoposta a vincolo diretto e l’assenza di pregiudizio per il sito archeologico derivante dall’ampliamento, limitato all’area sottoposta a vincolo indiretto; nonché a irragionevolezza, illogicità, travisamento, difetto di istruttoria e violazione della proporzionalità. Il capo della sentenza di primo grado relativo all’incompetenza della Soprintendenza non è stato impugnato ed è quindi passato in giudicato. Nel giudizio d’appello è stata disposta una CTU archeologica.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il motivo sul contraddittorio endoprocedimentale è stato ritenuto infondato perché tra la società e l’Amministrazione vi erano stati molteplici precedenti incontri e interlocuzioni sul vincolo; inoltre, l’infondatezza sostanziale dell’istanza rendeva comunque irrilevante l’eventuale violazione ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il motivo sul difetto di motivazione è stato respinto perché la nota impugnata esplicitava gli elementi essenziali del percorso decisionale, indicando i reperti rinvenuti e la loro rilevanza storica e archeologica. Le censure contro la permanenza e la consistenza del vincolo sono state ritenute tardive nella parte in cui miravano a contestare il decreto del 1980, mai annullato, e infondate nel merito quanto alla compatibilità dell’ampliamento con la tutela archeologica. Il Collegio ha valorizzato la CTU, secondo cui il vincolo era coerente con la tutela dei resti archeologici e dell’unitarietà del paesaggio archeologico e il progetto avrebbe prodotto una notevole alterazione del contesto, oltre a incidere su future attività di studio e ricerca. La Soprintendenza dispone di ampia discrezionalità tecnica nella valutazione della compatibilità degli interventi con la tutela del bene culturale, sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, incompletezza o infondatezza, senza che il giudice possa sostituire una propria valutazione alternativa nell’ambito dell’opinabilità scientifica. Le relazioni tecniche prodotte dalla società non hanno dimostrato la manifesta erroneità delle valutazioni amministrative, mentre gli studi e gli scavi avevano documentato reperti riferibili a più epoche storiche. Non sono state esaminate come ammissibili alternative riduzioni del vincolo indiretto, trattandosi di valutazioni discrezionali non sostituibili in sede di giurisdizione di legittimità. La società è stata condannata al pagamento di € 5.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, per le spese del giudizio d’appello, nonché alle spese della CTU da liquidarsi separatamente.
Norme richiamate
art. 128, comma 3, d.lgs. 42/2004
La disposizione è richiamata in relazione al procedimento di revisione del vincolo archeologico e alla richiesta di revoca parziale; il Collegio non ha accolto le censure formulate in relazione a tale procedimento.
artt. 9, 10 e 10-bis l. 241/1990
Sono richiamati dalla società a sostegno della violazione delle garanzie partecipative e dell’omessa comunicazione del preavviso di rigetto; il motivo è stato respinto.
art. 3 l. 241/1990
La norma è richiamata per il dedotto difetto di motivazione; il Collegio ha ritenuto adeguatamente esplicitate le ragioni del diniego.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’eventuale violazione del contraddittorio è stata ritenuta irrilevante in ragione dell’infondatezza sostanziale dell’istanza e dell’impossibilità di un diverso esito del procedimento.
artt. 1 e 3 l. 1089/1939
Sono richiamati come fondamento del vincolo archeologico diretto, imposto sui beni o sulle aree in cui siano stati rinvenuti reperti archeologici o sia certa l’esistenza, localizzazione e importanza del bene.
art. 21 l. 1089/1939
È richiamato come fondamento del vincolo archeologico indiretto sulle aree circostanti, volto a garantire migliori condizioni di visibilità, fruizione collettiva, ambiente e decoro del bene tutelato.
artt. 24 e 113 Cost.
Sono richiamati in relazione alla concezione sostanziale e funzionale dell’obbligo di motivazione, volto a rendere comprensibili le ragioni dell’atto e a consentire l’accesso alla tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- La valutazione della Soprintendenza sulla compatibilità di un intervento con la salvaguardia di un bene archeologico costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica; in sede di legittimità il giudice può censurarla solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, incompletezza o infondatezza, senza sostituire una propria valutazione alternativa nell’ambito dell’opinabilità scientifica.
- L’obbligo di motivazione di un provvedimento di tutela culturale è assolto quando l’atto espone gli elementi essenziali del percorso logico-giuridico e rende conoscibili i reperti e le ragioni della loro rilevanza storico-archeologica, consentendo al destinatario di comprendere il diniego e di approntare la difesa.
- Le censure dirette a contestare la fondatezza originaria di un vincolo archeologico risalente, non tempestivamente impugnato e mai annullato, non possono essere utilizzate per ottenere, in via indiretta e tardiva, la caducazione del vincolo nell’ambito dell’impugnazione di un successivo diniego di ampliamento o di revoca parziale.
- Il vincolo archeologico diretto tutela i beni o le aree in cui siano stati rinvenuti reperti o sia certa l’esistenza, localizzazione e importanza del bene; il vincolo indiretto può riguardare le aree circostanti quando sia necessario a preservare visibilità, fruizione, condizioni ambientali e decoro del bene diretto.
- L’eventuale violazione del contraddittorio procedimentale non determina l’annullamento dell’atto quando, alla luce dell’infondatezza sostanziale dell’istanza, risulti che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
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