Cassazione Penale, Sentenza n. 10703/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputata contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato l'assoluzione per particolare tenuità del fatto. Il motivo ritenuto decisivo rilevava la nullità assoluta del procedimento d'appello per mancata perfezione della notifica, a mezzo PEC, del provvedimento che differiva l'udienza (13 marzo 2020) al difensore dell'imputata; in conseguenza di tale mancata notifica il difensore non si è presentato all'udienza del 19 giugno 2020 e il processo è stato celebrato e deciso in sua assenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha constatato che la notifica via PEC del provvedimento di differimento non si è perfezionata (ricevuta del sistema attestante "mancata consegna") e che non risultava dagli atti che la mancata consegna fosse imputabile al difensore. Poiché il dibattimento di appello si è svolto senza la presenza obbligatoria del difensore di fiducia, si è verificata una nullità assoluta (artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.). Le ulteriori censure sono state assorbite. La sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio è stato rimesso per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia.
Norme richiamate
art. 76 D.P.R. n. 445/2000
Norma relativa alla formazione e uso di documenti amministrativi (qui evocata nell'imputazione per falso).
art. 483 cod. pen.
Falso materiale o ideologico in atti pubblici; norma penale contestata all'imputata.
art. 131-bis cod. pen.
Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, applicato in primo grado e confermato in appello.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la nullità delle attività processuali compiute in violazione delle disposizioni volte a garantire la presenza dell'imputato o del difensore quando la loro presenza è obbligatoria; qui applicata per la celebrazione dell'appello senza il difensore di fiducia.
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce che la nullità di cui all'art. 178 è assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria; utilizzata per dichiarare l'insanabilità della nullità.
art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012, conv. con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
Disciplina profili relativi alla posta elettronica certificata e alle notificazioni; la Corte ricava che la semplice accettazione dal Sistema non equivale a perfezionamento se la consegna è mancata e non è dimostrabile responsabilità del destinatario.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la sostituzione d'ufficio del difensore quando questi non si presenta; qui richiamato per spiegare che l'avvocato fu sostituito all'udienza, ma nonostante ciò il processo si è svolto in assenza del difensore di fiducia con conseguente nullità.
Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11
Provvedimento emergenziale richiamato quale causa del differimento d'ufficio dell'udienza a motivo della pandemia; motivo formale del rinvio comunicato via PEC.
Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019 (Giurisprudenza)
È ammissibile l'impugnazione dell'imputato avverso la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, anche laddove non siano dedotti possibili profili di efficacia della pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di danno, sussistendo l'interesse dello stesso a rimuovere il pregiudizio derivante dall'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale.
La Corte ha richiamato il principio che l'imputato può impugnare la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità al fine di rimuovere il pregiudizio dell'iscrizione nel casellario, giustificando l'ammissibilità del ricorso di ANTOLLONI.
Massime di principio
- La notifica via PEC si considera perfezionata solo se la consegna è effettivamente avvenuta; una ricevuta attestante "mancata consegna" rende la notifica inefficace e la mancata forza della comunicazione non è attribuibile al destinatario salvo prova contraria.
- La celebrazione di un giudizio in cui è obbligatoria la presenza del difensore di fiducia, senza che questi sia effettivamente presente per responsabilità non imputabile al difensore, determina una nullità assoluta (artt. 178 e 179 c.p.p.) con conseguente annullamento e rinvio del giudizio.
- Quando in cassazione si accerta una nullità procedurale assoluta di questo tipo, le altre censure (es. vizio di motivazione, travisamento della prova) sono spesso assorbite e non esaminate.
- L'imputato prosciolto per particolare tenuità ha interesse ad impugnare la sentenza per rimuovere il pregiudizio della registrazione nel casellario giudiziale; quindi tali impugnazioni sono ammesse anche se non prospettano effetti civili/administrativi.
- È buona prassi per il difensore verificare tempestivamente l'effettiva ricezione delle notifiche PEC e prevedere canali alternativi o contatti di riserva, specialmente in periodi di provvedimenti emergenziali che possono determinare rinvii d'ufficio.
- Il giudice che rilevi irregolarità o inefficacia nella notifica dovrebbe accertarne l'effettiva responsabilità e, in mancanza di prova della colpa del destinatario, dichiarare la nullità quando la presenza del difensore è necessaria.
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