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Sentenza

Sentenza n. 74/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 408/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Potenza, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 3220/2023, pubblicata in data 06/06/2024 e notificata il 05/12/2024.

Giustizia amministrativa202500428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Potenza, Sezione Lavoro, n. 408/2024, recante condanna al pagamento del beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., della sentenza irrevocabile del Tribunale Ordinario di Potenza, Sezione Lavoro, n. 408/2024, notificata al Ministero e non eseguita. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme spettanti alla docente ai sensi dell'art. 1 della l. n. 107/2015. La ricorrente ha chiesto che fosse fissato un termine per l'esecuzione e che, in caso di ulteriore inerzia, fosse nominato un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza dimostrare l'avvenuto adempimento. Il TAR ha verificato il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che l'inerzia del Ministero costituisce violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza civile, pagando alla ricorrente le somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Il Collegio ha precisato che l'onere di provare l'adempimento grava sul debitore e che tale prova non era stata fornita. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, o un funzionario delegato, ponendo a carico del Ministero il relativo compenso, liquidato in euro 300,00. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, al rimborso del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il TAR ne ha verificato la tempestiva proposizione e ha adottato le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Prevede le regole processuali applicabili al rito camerale e i relativi termini, ritenuti rispettati dal Collegio.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni consente di procedere giudizialmente all'esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento del beneficio economico spettante al personale docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato civile.

  • art. 2 dell'allegato n. 1 al D.M. 30/5/2002

    È stato utilizzato come parametro per liquidare in euro 300,00 il compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza irrevocabile del giudice ordinario recante una condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro.
  • L'inerzia dell'amministrazione nell'eseguire il comando contenuto in una sentenza irrevocabile del giudice ordinario integra violazione dell'obbligo di conformazione al giudicato e legittima il giudice amministrativo a fissare un termine per l'adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria, l'onere di provare l'avvenuto pagamento grava sull'amministrazione debitrice; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, ponendo a carico dell'amministrazione stessa il relativo compenso e le spese dell'attività sostitutiva.
  • Le spese accessorie e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza rientrano omnicomprensivamente nelle spese di lite del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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