Sentenza del 29/05/2018 n. 2462 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Aggiornamento professionale dipendenti - Accantonamenti - Costi di remunerazione aggiuntiva - Non assimilabile - Indeducibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto, poiché l'accantonamento non rientra tra quelli deducibili tassativamente previsti dagli articoli 105 e seguenti del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR). La previsione dell'accantonamento nel CCNL non è sufficiente, da sola, a conferirgli rilevanza fiscale. La deduzione potrà assumere rilevanza, in linea generale, al momento dell'effettiva erogazione, secondo le regole applicabili.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di dedurre fiscalmente un accantonamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per finanziare l'aggiornamento professionale dei dipendenti. Il ricorrente sosteneva che tale accantonamento costituisse un costo di remunerazione aggiuntiva del personale e fosse quindi deducibile. La sentenza ha invece ritenuto che, fino all'effettiva erogazione, l'importo conservi natura di fondo e non sia assimilabile a una componente retributiva già maturata o a un costo fiscalmente deducibile.
Norme richiamate
Articoli 105 e seguenti del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Le disposizioni disciplinano gli accantonamenti fiscalmente deducibili e individuano le relative ipotesi. L'elencazione è stata interpretata come tassativa: gli accantonamenti non riconducibili a una delle fattispecie previste non sono deducibili.
Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)
La previsione contrattuale dell'obbligo di accantonamento rende l'obbligazione rilevante sul piano civilistico o contrattuale, ma non determina automaticamente la deducibilità fiscale del fondo.
Massime di principio
- Un accantonamento obbligatorio in base a un CCNL non è automaticamente deducibile ai fini fiscali: occorre verificare che rientri in una specifica fattispecie prevista dal TUIR.
- Finché la somma non è effettivamente corrisposta al dipendente o non si verifica il presupposto fiscale previsto dalla legge, l'accantonamento mantiene natura di fondo e non di costo di remunerazione già sostenuto.
- La deducibilità fiscale degli accantonamenti è soggetta al principio di tipicità: in assenza di una norma che autorizzi espressamente la deduzione, il costo deve essere ripreso a tassazione.
- La qualificazione contabile o contrattuale di una voce non è sufficiente a determinarne il trattamento fiscale; occorre applicare autonomamente le disposizioni tributarie.
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