Cassazione Penale, Sentenza n. 32333/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva riconosciuto a Giuseppina Salci il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione relativa a 34 giorni di arresti domiciliari (16/12/2017-18/01/2018), successivamente revocati dal Tribunale per il riesame e con assoluzione irrevocabile con sentenza del G.U.P. (per non avere commesso il fatto). Il Procuratore generale ha censurato la decisione per vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che la resistente aveva concorso, con comportamenti omissivi e ostativi (droga presente nell'abitazione, accessibilità nell'armadio dei figli, sostanza anche in un pacchetto di sigarette, minacce e ostruzione ai Carabinieri), a far sorgere il sospetto del suo coinvolgimento e che quindi sussisterebbe almeno colpa lieve o colpa grave che osterebbe al riconoscimento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile/aspecifico. Ha ritenuto legittime e non illogiche le valutazioni della Corte d'appello che avevano qualificato come mera congettura la conoscenza da parte della Salci dell'esistenza della droga. La Suprema Corte ha osservato che il ricorrente ha tentato, impropriamente in sede di legittimità, una diversa valutazione delle emergenze di fatto e che l'impugnazione era erroneamente impostata come se si trattasse del comma 1 dell'art. 314 c.p.p., mentre la fattispecie concerneva il comma 2. Inoltre la Corte ha sottolineato l'impossibilità di verificare alcune asserzioni del ricorrente (ad es. il verbale di perquisizione) poiché non prodotte. Pertanto il provvedimento impugnato è confermato e nulla è disposto sulle spese in ragione della qualità di parte pubblica del ricorrente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma impedisce il riconoscimento dell'equa riparazione quando la persona abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave; la Corte ha evidenziato l'erronea impostazione del P.G. che pareva riferirsi al comma 1 mentre la fattispecie attiene al comma 2, e ha richiamato il principio che la condizione ostativa opera solo se il contributo causalmente ha determinato la misura.
artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Riferiti come norme che regolano le condizioni di applicabilità delle misure cautelari; la Corte ha ricordato che la diversa valutazione degli stessi elementi da parte dell'autorità che ha revocato la misura non comporta automaticamente l'operatività della causa ostativa di cui all'art. 314.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagl'artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (La Corte ha, peraltro, precisato che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione)
La giurisprudenza di legittimità distingue i casi in cui la condotta del detenuto abbia effettivamente cagionato la misura (escludendo l'indennizzo) da quelli in cui la mera diversa valutazione degli stessi elementi da parte di un giudice non giustifica l'applicazione della causa ostativa.
Giurisprudenza - Sez. 4, ord. n. 45418 del 25/11/2010 (Carere)
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità
La giurisprudenza ammette che comportamenti ostativi o manifestazioni di contiguità possano configurare colpa grave rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo, ma occorre che tali comportamenti siano provati e valutati nel concreto.
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008 (Grigoli)
Richiamata come concorde nel senso che la consapevolezza e i comportamenti indicativi di contiguità possono ostare al ristoro, pur sempre nei limiti della prova e della valutazione concreta.
Massime di principio
- La riparazione per ingiusta detenzione è esclusa se viene provato che l'interessato ha dato o concorso a dare causa alla misura con dolo o colpa grave: giudizio che richiede prova effettiva del nesso causale tra il comportamento e la custodia.
- La semplice congettura o una diversa valutazione preferibile dei fatti da parte del pubblico ministero non è sufficiente in sede di cassazione per riformare una valutazione di merito adeguatamente motivata.
- Comportamenti ostativi (minacce, resistenza, occultamento) possono integrare un elemento di contiguità o conoscenza e quindi rilevare come colpa grave, ma devono risultare documentati negli atti e valutati nel contesto; l'assenza di documenti prodotti limita la possibilità di sindacato in Cassazione.
- Il ricorso per cassazione contro decisioni che si fondano su valutazioni di fatto è inammissibile se mira solo a proporre una diversa lettura delle prove senza censurare errori di diritto o omessa motivazione.
- Nelle ipotesi in cui la revoca della misura deriva da una diversa valutazione degli stessi elementi, non opera automaticamente l'esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 314; occorre accertare che il soggetto abbia effettivamente cagionato la misura con comportamento colposo grave o doloso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32322/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32324/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32325/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32326/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32327/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32328/2023 del 26/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →